Cassazione Penale, Sentenza n. 35672/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Procuratore generale ha proposto ricorso immediato per cassazione contro la sentenza dell’11 luglio 2025 del Tribunale di Trento, limitatamente al capo 1. All’imputato era stato contestato, in concorso con ignoti, di essersi introdotto indebitamente in un’abitazione per impossessarsi di beni, senza riuscirvi per la reazione delle persone offese; il fatto era stato qualificato come tentato furto in abitazione aggravato, ai sensi degli artt. 110, 56, 624-bis, 625, n. 3, e 61, n. 5, c.p. Il Tribunale, accogliendo la riqualificazione prospettata dal pubblico ministero all’udienza di convalida e direttissima, lo aveva invece ricondotto all’art. 633 c.p. e aveva dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la riqualificazione era sorretta da un’affermazione assertiva sulle dichiarazioni rese dall’imputato, senza indicarne il contenuto né spiegare perché superassero la descrizione del fatto nell’imputazione, compatibile con il tentato furto e non con il dolo specifico richiesto dall’invasione di edifici. Dall’altro, ha censurato la declaratoria di improcedibilità: il fatto era avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 luglio 2025 e la decisione era stata presa nella stessa giornata, prima della scadenza del termine trimestrale per querelare; inoltre, le persone offese non erano state sentite e dagli atti risultava che intendessero recarsi il giorno successivo presso gli uffici di polizia. La sentenza comprendeva anche l’assoluzione per insussistenza del fatto, al capo 2, dall’ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, e l’applicazione concordata della pena al capo 3 per la contravvenzione in materia di armi; tali statuizioni non erano oggetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza limitatamente al capo 1, con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, per un nuovo giudizio circoscritto a quel capo. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la riqualificazione da tentato furto in abitazione a invasione di edifici, che aveva mutato il regime di procedibilità da ufficioso a querela, era sostenuta da una motivazione apparente, priva di un confronto con la contestazione originaria e di spiegazioni sul valore delle dichiarazioni dell’imputato. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, pur assorbito dall’accoglimento del primo: il termine trimestrale per proporre querela era appena iniziato a decorrere e l’assenza di querela in quel momento non costituiva una causa di improcedibilità evidente e insuperabile; la volontà delle persone offese di recarsi il giorno seguente presso la polizia escludeva inoltre che dagli atti potesse desumersi una rinuncia. Il giudice del rinvio dovrà motivare la qualificazione giuridica e verificare le condizioni di procedibilità. La statuizione di applicazione della pena al capo 3 è rimasta estranea all’impugnazione ed è divenuta irrevocabile; è divenuta irrevocabile anche la statuizione di proscioglimento relativa al capo 2. La Corte ha precisato che l’unità documentale della sentenza non elimina l’autonomia dei distinti capi e dei rispettivi regimi di impugnazione e irrevocabilità.
Norme richiamate
La condotta, quest'ultima, strutturalmente riconducibile allo schema del furto tentato e non a quello dell'invasione arbitraria, che richiede il diverso e specifico dolo di occupare stabilmente l'immobile o di trarne altrimenti profitto (art. 633, primo comma, cod. pen.).
L’invasione arbitraria prevista dall’art. 633, primo comma, c.p. richiede il dolo specifico di occupare stabilmente l’immobile o di trarne altrimenti profitto; una condotta diretta all’impossessamento di beni, interrotta dalla reazione delle persone offese, è invece strutturalmente riconducibile al furto tentato.
Il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio, regime non inciso, per tale fattispecie, dalla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha esteso l'area della procedibilità a querela unicamente al furto semplice e al furto aggravato di cui all'art. 624 cod. pen., lasciando inalterata la procedibilità d'ufficio del furto in abitazione.
Il furto in abitazione resta procedibile d’ufficio; la riforma richiamata ha esteso la procedibilità a querela al furto semplice e al furto aggravato di cui all’art. 624 c.p., non alla fattispecie dell’art. 624-bis c.p.
Nella specie, la decisione di non doversi procedere per difetto di querela è stata assunta nella medesima giornata del fatto, avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 luglio 2025, sicché il termine di legge per la proposizione della querela era appena iniziato a decorrere, e le persone offese ben avrebbero potuto ancora esercitare tale diritto nei tre mesi successivi.
Il diritto di querela può essere esercitato entro tre mesi dalla notizia del fatto; la sua mancata presentazione nello stesso giorno del fatto non consente di dichiarare l’improcedibilità prima della scadenza del termine.
La declaratoria immediata di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che la causa di improcedibilità risulti in modo evidente e non superabile dagli atti, e non può fondarsi su una condizione — l'assenza, allo stato, della querela — che, per sua natura, permane fisiologicamente aperta sino alla scadenza del termine di legge; tanto più ove, come nella specie, dagli stessi atti di polizia giudiziaria risultasse la volontà delle persone offese di recarsi l'indomani presso gli uffici di polizia, elemento incompatibile con qualsiasi ipotesi di rinuncia, anche tacita, alla querela (art. 124, comma 2, cod. pen.).
Il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. per difetto di una condizione di procedibilità è possibile solo quando la causa risulti evidente e insuperabile dagli atti. Non basta constatare che la querela non è stata ancora presentata mentre il termine per proporla è ancora aperto.
Trattandosi -in relazione al capo 1- di sentenza di proscioglimento inappellabile, con ricorso per cassazione sono deducibili tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., senza che trovino applicazione i limiti ai motivi di ricorso stabiliti, per la sola impugnazione della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La sentenza di proscioglimento inappellabile emessa sul capo autonomo è ricorribile per cassazione per tutti i vizi previsti dall’art. 606 c.p.p.; i limiti specifici dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. riguardano invece l’impugnazione della statuizione di applicazione della pena.
In primo luogo, il giudizio di legittimità è circoscritto ai motivi proposti (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.), e i motivi del ricorso non attingono in alcun modo la sentenza di applicazione della pena, né deducono alcuna delle ragioni per le quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tale sentenza può essere impugnata.
La cognizione della Corte di cassazione è delimitata dai motivi di ricorso: una statuizione non impugnata e non attinta da motivi ammissibili non può essere estesa d’ufficio al giudizio di legittimità.
In secondo luogo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., in caso di annullamento parziale, la sentenza ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, ossia in quelle dotate di autonomia e non dipendenti dalla parte annullata (in tal senso, si veda, Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01).
L’annullamento parziale lascia ferme le parti autonome e non dipendenti da quella annullata; l’effetto demolitorio si estende ad altre statuizioni solo in presenza di una connessione essenziale.
Massime di principio
- La riqualificazione di un fatto da furto in abitazione, procedibile d’ufficio, a invasione di edifici, procedibile a querela nell’ipotesi base, deve essere motivata in modo puntuale quando determina l’improcedibilità. Non è sufficiente richiamare genericamente le dichiarazioni dell’imputato: il giudice deve indicarne il contenuto rilevante e confrontarle con la descrizione del fatto contestato.
- L’invasione arbitraria di edifici di cui all’art. 633, primo comma, c.p. richiede il dolo specifico di occupare stabilmente l’immobile o di trarne altrimenti profitto; la condotta diretta all’impossessamento di beni nell’abitazione e interrotta dalla reazione degli occupanti è strutturalmente riconducibile allo schema del furto tentato.
- La mancanza di querela nel momento in cui il termine per proporla è ancora pendente non integra, da sola, una causa evidente e insuperabile di improcedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La decisione di non doversi procedere non può anticipare la scadenza del termine legale, soprattutto quando gli atti indicano che le persone offese intendono presentare querela.
- Una sentenza che contiene decisioni su più reati è idealmente scindibile per capi: ciascuna statuizione conserva autonomia e segue il proprio regime di impugnazione e irrevocabilità, anche se tutte sono raccolte in un unico documento.
- L’annullamento relativo a un capo non si estende a una distinta statuizione di applicazione della pena o di proscioglimento non impugnata, se questa è autonoma e priva di connessione essenziale con il capo annullato. Il mero collegamento fattuale tra reati non basta a determinare l’estensione dell’annullamento.
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