Cassazione Civile, Ordinanza n. 20860/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, nel 2002, di un ramo d'azienda ubicato in Ronchi dei Legionari da una società poi fallita a favore di una società cessionaria, seguita da un atto integrativo che trasferiva il medesimo ramo a un'altra società collegata. Il fallimento della cedente ha convenuto in giudizio le società cessionarie chiedendo in via principale la declaratoria di nullità degli atti di cessione, e in subordine l'annullamento, la risoluzione per inadempimento o la revocatoria, con domande consequenziali di restituzione del ramo, risarcimento del danno e indennizzo per il godimento. Le cessionarie si sono difese contestando le domande e hanno sollevato eccezioni preliminari e di rito; in appello hanno censurato la sentenza del tribunale sia per le questioni di competenza e rito, sia per l'omessa pronuncia su eccezioni preliminari e sulla regolazione delle spese. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibili gli appelli ritenendo che contro la statuizione del tribunale sulla sola competenza, relativa alla domanda revocatoria separata e sospesa, fosse necessario il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non l'appello. In cassazione le società in amministrazione straordinaria hanno dedotto, in sintesi, che alcune censure di appello riguardavano vizi processuali diversi dalla competenza e quindi erano devolvibili con appello ordinario; inoltre hanno denunciato la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale delle procedure in amministrazione straordinaria sia il ricorso incidentale adesivo dei soggetti che vi avevano aderito. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di Napoli nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili gli appelli proposti contro la statuizione di primo grado che si era limitata ad affermare la competenza del tribunale sulla domanda revocatoria separata e sospesa: tale statuizione era impugnabile solo con regolamento necessario di competenza. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che il tribunale non aveva deciso nel merito sulla causa separata e che, quanto alle spese della causa definita con declaratoria di improponibilità, la motivazione di compensazione era comunque presente e adeguata. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale delle procedure ricorrenti in favore del fallimento resistente. È stato altresì disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La sentenza che si limita ad affermare la competenza del giudice è impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza; l'appello proposto contro tale statuizione è inammissibile.
Il regolamento necessario di competenza è il mezzo e il termine corretto per impugnare la pronuncia sulla competenza.
L'omessa pronuncia può essere dedotta solo rispetto a questioni effettivamente devolute e decise; non ricorre quando il primo giudice non ha ancora deciso il merito della causa separata o quando la censura è comunque priva di decisività.
La sospensione del giudizio separato comporta che sul merito della causa sospesa non vi sia ancora stata decisione impugnabile nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione e integrare le ragioni di diritto della decisione quando il motivo sia infondato, evitando cassazione e rinvio inutili.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiamato come eccezione di inammissibilità prospettata dalle ricorrenti in appello, ma non esaminato come ratio decidendi della decisione di legittimità.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado si limita a decidere sulla sola competenza, senza statuire nel merito, l'impugnazione non può essere proposta con l'appello ma esclusivamente con il regolamento necessario di competenza.
- La separazione di cause o domande produce regimi di impugnazione autonomi: il mezzo di impugnazione corretto per una causa non si estende automaticamente all'altra causa separata.
- L'omessa pronuncia è censurabile solo se riguarda una questione effettivamente decisa o comunque immediatamente devoluta; non sussiste se la domanda o eccezione non ha ancora ricevuto una decisione di merito per effetto della sospensione del giudizio.
- La censura di omessa motivazione sulle spese non è fondata quando il giudice di merito abbia indicato, anche sinteticamente, una ragione idonea a giustificare la compensazione, come la complessità delle questioni trattate.
- In sede di legittimità, in presenza di un error in procedendo e di una censura infondata, la Corte può correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata senza cassarla, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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