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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14838/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, poiché la controparte era rimasta soltanto intimata. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La parte privata ha impugnato in cassazione la sentenza n. 763/2019 della Corte d'appello di Messina, affidandosi a tre motivi. Tuttavia, dopo la fissazione dell'adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto in modo idoneo. L'istituto di credito è rimasto solo intimato e non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti dell'art. 390 c.p.c. e ha ritenuto che la rinuncia comportasse l'estinzione del giudizio senza necessità di statuire sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se formalmente valida e depositata, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    La norma è richiamata solo come fonte della modifica che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e sottoscritta nelle forme prescritte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Se la parte intimata non svolge difese nel giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare l'estinzione senza pronunciare sulle spese.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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