Ordinanza n. 283/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Mantova sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’inerzia della Questura di Mantova sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata il 24 dicembre 2024 mediante kit postale. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la declaratoria dell’obbligo della Questura di provvedere, eventualmente mediante nomina di un commissario ad acta, nonché il risarcimento del danno da ritardo. In sede cautelare ha lamentato un pregiudizio derivante dall’impossibilità di confermare la partecipazione a prossimi eventi professionali nell’area Schengen e dal rifiuto di una collaborazione che avrebbe richiesto un sopralluogo in Svizzera.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che il giudizio sul silenzio è soggetto, tra l’altro, al rito camerale previsto dall’art. 87, commi II e III, c.p.a., con udienza di trattazione già fissata per il 7 ottobre 2026, poi indicata in motivazione come 8 ottobre. Il Collegio ha ritenuto astrattamente configurabile una fase cautelare anche nell’ambito del rito speciale, in funzione dell’effettività della tutela, ma ha precisato che essa può essere accolta solo quando sussista una situazione di particolare gravità, tale da rendere del tutto inadeguati i termini legislativamente previsti per la fissazione dell’udienza di merito. Ha inoltre considerato che, per il contenuto richiesto, la misura cautelare avrebbe tendenzialmente anticipato in via definitiva la decisione, comprimendo il contraddittorio proprio del rito speciale. Nel caso concreto non è stato dimostrato un pregiudizio di tale gravità: i danni professionali dedotti, ove effettivamente derivanti dall’impossibilità di circolare in Europa, sono stati ritenuti suscettibili di risarcimento e risultavano già azionati nel ricorso. Difettando un adeguato periculum in mora, la domanda cautelare è stata rigettata, con condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 5 e ss. d.lgs. 286/1998
Costituiscono la base normativa dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
art. 30, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’adozione del provvedimento.
artt. 21 e 117, comma 3, c.p.a.
Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina generale del potere cautelare esercitato dal giudice amministrativo.
art. 87, commi II e III, c.p.a.
Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio sul silenzio e i termini per la fissazione dell’udienza; la tutela cautelare, pur astrattamente ammissibile, richiede un pregiudizio particolarmente grave quando l’udienza sia già fissata entro i termini ordinari del rito speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, una fase cautelare è astrattamente configurabile anche quando trovi applicazione il rito speciale camerale, in quanto strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale.
- La tutela cautelare nel giudizio sul silenzio può essere concessa soltanto se il ricorrente dimostra una situazione di particolare gravità, tale da rendere del tutto inadeguati i termini previsti dal rito speciale per la fissazione dell’udienza di merito.
- Quando la misura cautelare richiesta, per il suo contenuto, anticiperebbe sostanzialmente e definitivamente la decisione sul silenzio, il giudice deve considerare il rischio di elusione delle regole di contraddittorio proprie del rito speciale.
- Il pregiudizio professionale derivante dal ritardo dell’amministrazione, se non presenta caratteri di gravità e irreparabilità tali da giustificare l’anticipazione cautelare della tutela, non integra un adeguato periculum in mora, soprattutto quando il danno sia suscettibile di risarcimento e tale domanda sia stata proposta nel giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →