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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24863/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso all'esito di indagini finanziarie per l'anno 2006, con recupero a tassazione di maggiori compensi non contabilizzati e non dichiarati, rilevanti ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'importo iniziale della pretesa era pari a euro 554.153,00, poi ridotto in sede di accertamento con adesione a euro 251.471,00. In primo grado la CTP, anche sulla base di una CTU disposta in corso di causa, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando il debito in euro 43.391,66 e poi in euro 27.467,09 dopo il recesso dell'Ufficio dal recupero di alcune operazioni di prelievo. In appello, riuniti i gravami di entrambe le parti, la CTR rigettava entrambi gli appelli. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, formalmente prospettato come violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che la sentenza della CTR sarebbe viziata da motivazione solo apparente o comunque insufficiente, perché non avrebbe esplicitato il ragionamento logico seguito nel recepire integralmente la sentenza di primo grado, nel condividere le conclusioni del CTU e nel ritenere generiche le critiche dell'Ufficio alla consulenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente impostato come violazione di legge, in realtà censurava un vizio motivazionale; ha inoltre osservato che la CTR non si era limitata a un mero richiamo della decisione di primo grado, ma aveva trascritto integralmente la sentenza della CTP esprimendo piena adesione ai passaggi argomentativi relativi alla CTU e alle sue conclusioni. La Corte ha anche evidenziato profili di genericità e difetto di autosufficienza nella censura dell'Ufficio, poiché le contestazioni alla CTU erano solo richiamate per sintesi. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di parte ricorrente è stata ricondotta a un dedotto difetto di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha però ritenuto che la decisione della CTR fosse adeguatamente motivata e non riconducibile al vizio denunciato.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la sua violazione perché la CTR aveva manifestato in modo espresso la propria adesione alla motivazione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto che la doglianza, sostanzialmente motivazionale, non integrasse il vizio dedotto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario la sentenza d'appello non è affetta da motivazione apparente quando, pur richiamando integralmente la decisione di primo grado, ne condivida espressamente i passaggi argomentativi e faccia proprie le conclusioni raggiunte, rendendo comprensibile la ratio decidendi.
  • La censura in cassazione non può essere solo formalmente incardinata come violazione di legge se, nella sostanza, mira a contestare l'adeguatezza della motivazione; il ricorrente deve articolare in modo specifico il vizio effettivamente dedotto.
  • Le doglianze rivolte a una consulenza tecnica devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente un richiamo sintetico o generico alle contestazioni mosse alla CTU se la Corte deve poter verificare direttamente la decisività delle critiche.
  • La motivazione per relationem è idonea quando la sentenza di appello mostri un'effettiva adesione critica agli argomenti del primo giudice, e non un mero rinvio acritico e immotivato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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