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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04648/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002 con cui l'amministrazione finanziaria aveva attribuito a un contribuente un maggior reddito ai fini IRPEF, ritenendo non dichiarate le plusvalenze realizzate dalla cessione di un appezzamento di terreno edificabile di cui il contribuente era comproprietario con la moglie e venduto a una s.a.s. di cui i coniugi erano soci. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo fondato sul valore del fondo, così come definito in sede di accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro sull'atto di alienazione, e ponendo a carico del contribuente l'onere di provare il corrispettivo effettivo diverso da quello così determinato. Con il primo motivo di ricorso per cassazione si deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere il giudice di merito fondato l'accertamento della plusvalenza solo sul valore definito ai fini dell'imposta di registro. Con il secondo motivo si denunciava l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo alla luce dello ius superveniens costituito dalla norma interpretativa dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, retroattiva e applicabile anche alla controversia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la decisione di merito si fondava esclusivamente sul valore del bene già definito ai fini dell'imposta di registro, in contrasto con il principio sopravvenuto che richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per determinare induttivamente la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alla disciplina della plusvalenza imponibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Viene invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti.

  • art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986

    È la norma sostanziale richiamata per la tassazione delle plusvalenze; la Corte precisa che non consente di fondare l'accertamento induttivo solo sul valore definito ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    È norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che l'amministrazione possa determinare induttivamente la plusvalenza soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, richiedendo ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o aziende non può essere accertata in via induttiva sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.
  • Per sostenere un maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato dal contribuente, l'Ufficio deve individuare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; solo su tale base può operare la prova contraria a carico del contribuente.
  • Una decisione di merito fondata esclusivamente sul valore definito in sede di imposta di registro è incompatibile con la disciplina interpretativa sopravvenuta e deve essere cassata con rinvio per i necessari accertamenti di fatto.
  • Quando interviene uno ius superveniens di natura interpretativa e retroattiva, la Corte di cassazione lo applica anche ai giudizi pendenti, ove rilevante per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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