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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14715/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno d’imposta 2006, con recupero di un credito IVA indicato dalla contribuente come eccedenza proveniente dall’anno precedente, credito che l’Ufficio ha disconosciuto sul presupposto che non fosse stata presentata la relativa dichiarazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente l’atto impugnato. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi: con il primo ha denunciato la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, lamentando che l’avviso di trattazione dell’udienza di appello fosse stato comunicato solo all’Agenzia e all’agente della riscossione, e non anche alla parte contribuente, che risultava regolarmente costituita; ha inoltre dedotto che la CTR avesse erroneamente dato atto della mancata costituzione della contribuente. Gli altri motivi, che la Corte non ha esaminato perché assorbiti, riguardavano la motivazione della cartella, il riparto dell’onere della prova, la tutela dell’affidamento e della buona fede, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omessa pronuncia e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso la comunicazione dell’avviso di trattazione alla parte contribuente regolarmente costituita, in violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, conseguentemente, del diritto di difesa. Tale omissione ha determinato una nullità non sanabile della sentenza impugnata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di nullità del procedimento e della sentenza per violazione di norme processuali e del diritto di difesa.

  • artt. 101, 156, comma 2, 161 e 162 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio e dalle irregolarità processuali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro del diritto di difesa, ritenuto leso dall’omessa comunicazione dell’udienza.

  • artt. 101 e 111 Cost.

    Richiamati quale fondamento del principio del contraddittorio e del giusto processo.

  • artt. 23, 54, 31 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha ritenuto che la CTR avesse l’obbligo di comunicare la data di trattazione alla parte regolarmente costituita; l’omissione integra violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell’avviso di trattazione deve essere effettuata anche nei confronti della parte che risulti regolarmente costituita; l’omissione comporta nullità della decisione per violazione del diritto di difesa.
  • La mancata comunicazione dell’udienza alla parte costituita non è sanata dalla partecipazione delle altre parti né dalla successiva decisione del giudice, quando il provvedimento sia stato assunto senza il necessario contraddittorio.
  • L’accoglimento di un motivo processuale che determini la nullità della sentenza comporta l’assorbimento dei motivi di merito o degli ulteriori motivi di ricorso.
  • Quando la sentenza di merito risulti viziata per violazione del contraddittorio in appello, la Corte cassare la decisione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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