Cassazione Penale, Ordinanza n. 12434/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente reiterativi di quelli già dedotti in appello: quanto alla responsabilità, si chiedeva una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi di fatto; quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio, si contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la quantificazione della pena, senza però confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale sulla non minima offensività dell'episodio, sulla durata dell'allontanamento dal domicilio e sui precedenti penali dell'imputato, ritenuti ostativi a una diversa valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso si risolveva in una mera reiterazione dei motivi di appello e in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. e sulla pena non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto e aveva ritenuto corretta la pena, già contenuta nel minimo edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica il contenuto della fattispecie, ma solo che il ricorrente è stato condannato per tale reato.
La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per affermare che, nel caso concreto, era stata correttamente esclusa in ragione della non minima offensività dell'episodio e dei precedenti penali dell'imputato.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito delle dichiarazioni testimoniali o degli elementi probatori, quando il ricorso si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella già logicamente motivata dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche criticità logiche o giuridiche della decisione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi in modo non illogico la concreta offensività della condotta e i precedenti penali dell'imputato, specie se manchino elementi positivi idonei a far prevalere circostanze attenuanti sulla recidiva.
- Quando il giudice di merito ha già applicato il minimo edittale per adeguare la pena al disvalore del fatto, la censura sul trattamento sanzionatorio è infondata se non si confronta con tale specifica giustificazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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