Cassazione Civile, Ordinanza n. 22634/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già andato in pensione, aveva agito contro la datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso versamento di contributi previdenziali per alcune settimane di lavoro. Nel giudizio di merito la corte d'appello aveva ritenuto che la nuova domanda fosse preclusa dal giudicato formatosi in precedenti giudizi tra le stesse parti, nei quali erano già state decise domande connesse alla medesima omissione contributiva: da un lato la domanda di costituzione della rendita vitalizia presso l'INPS ex art. 13 L. 1338/1962, rigettata, dall'altro la domanda risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. accolta solo nei limiti dei contributi non prescritti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, sostenendo che la nuova domanda sarebbe stata diversa per causa petendi e petitum rispetto a quelle già decise, perché fondata anche sull'ulteriore elemento della prescrizione dell'obbligazione contributiva e diretta a conseguire un diverso bene della vita, cioè il risarcimento parametrato al costo del riscatto dei periodi scoperti e alle differenze di pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha confermato che la domanda proposta nel nuovo giudizio era coperta dal giudicato formatosi nei precedenti processi, poiché i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria erano già esistenti e deducibili nel giudizio iniziato nel 2003: il lavoratore era già in pensione, conosceva l'omissione contributiva e aveva già subito la riduzione del trattamento pensionistico. La successiva richiesta di riscatto volontario dei periodi scoperti non poteva fondare una nuova e autonoma azione contro il datore di lavoro. Pertanto il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto verso la società intimata rimasta contumace in cassazione.
Norme richiamate
il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, precludendo la riproposizione di domande fondate su fatti già esistenti e conoscibili nel precedente giudizio
consente l'azione risarcitoria del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per omissione contributiva dopo il verificarsi del pregiudizio pensionistico
richiamato come azione diretta per la costituzione della rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica, azione distinta da quella risarcitoria ex art. 2116 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, qui invocata per dedurre la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale preclude non solo la riproposizione delle domande e delle eccezioni già esaminate, ma anche di quelle che, pur non dedotte, erano già deducibili perché fondate sui medesimi fatti costitutivi esistenti e conoscibili nel precedente giudizio.
- Quando una pretesa risarcitoria per omissione contributiva è già stata azionata tra le stesse parti, non può essere introdotta una nuova azione solo perché il danneggiato qualifichi diversamente il petitum o richiami un ulteriore parametro di quantificazione, se la sostanza fattuale del diritto era già emersa nel processo precedente.
- La successiva iniziativa del lavoratore, come la richiesta di riscatto dei periodi scoperti, non può di per sé creare un nuovo titolo di responsabilità del datore di lavoro se il pregiudizio era già attuale e deducibile al tempo del precedente giudizio.
- Nel contenzioso relativo a omissioni contributive, occorre distinguere tra l'azione diretta alla costituzione della rendita vitalizia e l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c.; tuttavia, entrambe possono essere rilevanti ai fini del giudicato se già proposte o deducibili in precedenza.
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