Sentenza n. 4667/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato sulla base della condanna penale del coniuge convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la condanna penale del marito, soggetto diverso dall’istante, non potesse giustificare il diniego, richiamando il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost.; ha inoltre evidenziato che il coniuge era stato riabilitato nel 2020 e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la propria condotta complessiva, l’assenza di precedenti penali, la residenza ultradecennale e l’integrazione economica e sociale in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, sindacabile soltanto per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o insufficienza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Il principio di personalità della responsabilità penale è stato ritenuto inconferente, poiché il diniego non costituisce una sanzione per la ricorrente, ma una valutazione prognostica sull’interesse pubblico alla concessione dello status e sull’affidabilità del nucleo familiare. La condanna del coniuge convivente per violenza sessuale ai danni di minore è stata ritenuta elemento oggettivamente rilevante, in ragione della gravità del reato, del contesto familiare stabile e dei benefici indiretti che la cittadinanza avrebbe potuto produrre per il coniuge, tra cui la protezione dall’espulsione e l’accesso al permesso per motivi familiari. La riabilitazione del coniuge non ha comportato l’irrilevanza storica della condanna né un automatismo favorevole, operando sul piano penale e non impedendo la valutazione amministrativa del fatto. La residenza ultradecennale e l’integrazione sociale sono state considerate presupposti ordinari della domanda, non elementi sufficienti a imporre la concessione. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, ragionevole e proporzionato, anche alla luce di una valutazione cautelare e prognostica volta a proteggere i valori fondamentali della convivenza civile e l’ordine pubblico. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione dipende da una valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico, dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.
art. 27 Cost.
Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare, in un procedimento amministrativo di naturalizzazione, la condanna del coniuge quale elemento del contesto familiare rilevante per la prognosi di affidabilità dell’istante, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria.
La previsione di cause ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, riferite a condanne per delitti non colposi di particolare gravità, è stata valorizzata come indice della rilevanza ostativa, anche in sede di valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La cittadinanza del familiare può produrre benefici indiretti, tra cui l’impossibilità di espellere determinati parenti; tale conseguenza può essere considerata nella valutazione dell’interesse pubblico alla naturalizzazione.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La possibilità per il familiare di ottenere un permesso per motivi familiari costituisce un ulteriore effetto indiretto della cittadinanza, rilevante nel giudizio prognostico dell’Amministrazione.
La condanna per violenza sessuale ai danni di persona minore è stata ritenuta relativa a un reato di particolare gravità e allarme sociale, idoneo a essere valorizzato nella valutazione complessiva del contesto familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La residenza legale decennale prevista per la cittadinanza per naturalizzazione costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla concessione, che resta subordinata a una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’idoneità del richiedente a inserirsi stabilmente nella comunità nazionale.
- La valutazione amministrativa sulla naturalizzazione può riguardare non soltanto la condotta personale del richiedente, ma anche il contesto familiare stabile nel quale egli vive, compresi i precedenti penali del coniuge convivente, quando tali elementi siano rilevanti per una prognosi sull’affidabilità, sull’integrazione e sui possibili effetti della concessione dello status.
- Il richiamo al principio di personalità della responsabilità penale non è pertinente per contestare un diniego di cittadinanza fondato sulla condanna di un familiare, poiché tale diniego non punisce il richiedente, ma nega un’utilità sulla base di una valutazione amministrativa e prognostica dell’interesse pubblico.
- La riabilitazione penale del familiare non determina automaticamente il diritto alla concessione della cittadinanza e non impedisce all’Amministrazione di considerare il fatto storico della condanna quale elemento sintomatico nel distinto giudizio amministrativo di affidabilità e integrazione.
- Il diniego di cittadinanza per naturalizzazione è sindacabile dal giudice amministrativo entro limiti estrinseci, mediante verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La gravità del reato commesso dal familiare, la convivenza stabile e gli effetti indiretti che la cittadinanza potrebbe produrre sul nucleo familiare possono, globalmente considerati, giustificare il diniego quando sorreggano una prognosi non irragionevole di inaffidabilità o di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
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