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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02462/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e confermata in udienza, nonché della richiesta del Procuratore generale, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre statuito che non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Nell'anno d'imposta 2005 una società italiana aveva stipulato con una società ceca un contratto qualificato come "prestito" di mille azioni di una società portoghese con sede a Madeira, prevedendo che alla società ceca restassero i poteri amministrativi e di voto e alla società italiana spettassero solo i dividendi, con obbligo di restituzione delle azioni e corresponsione di una commissione parametrata ai dividendi percepiti. Dopo la distribuzione dei dividendi, la società italiana aveva restituito alla società ceca l'importo ricevuto aumentato della commissione pattuita e aveva inoltre sostenuto un costo per consulenza. L'Ufficio aveva disconosciuto l'operazione, recuperando a tassazione le perdite dedotte ai fini IRES e il costo della consulenza ai fini IRAP e dell'IVA, ritenendo l'operazione fraudolenta e artificiosa, priva di causa economica reale e posta in essere con vantaggio fiscale, senza necessità di attivare il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva contestato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, che si trattasse di un mutuo atipico e che fosse mancato il contraddittorio endoprocedimentale. La vicenda è proseguita anche per un secondo avviso relativo alla perdita riportata a nuovo per l'anno 2006, con esito sfavorevole in primo e secondo grado. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi, ma prima dell'udienza ha depositato rinuncia al ricorso, poi confermata dal difensore; il Pubblico Ministero ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sulla procedura antielusiva e sul contraddittorio preventivo; la decisione di merito nei gradi di merito aveva escluso la sua necessità ritenendo l'operazione fraudolenta e radicalmente nulla, ma la Cassazione non si è pronunciata sul punto per intervenuta rinuncia.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per escludere la liquidazione delle spese in caso di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • Direttiva 1990/435/CE

    menzionata solo nel riepilogo dei fatti quale quadro normativo europeo relativo al regime madre-figlia e alla tassazione dei dividendi a Madeira.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è rituale e confermata, il giudizio si estingue senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non si provvede sulle spese se ricorrono i presupposti indicati dalla norma richiamata.
  • Le questioni sostanziali e processuali prospettate nel ricorso restano assorbite e non vengono esaminate dalla Corte quando interviene la rinuncia prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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