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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34085/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorre contro la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva confermato la condanna di primo grado a un mese di reclusione per la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. Gli era contestato di avere violato il provvedimento del questore che, per ragioni di sicurezza, gli vietava per un anno l’accesso a una determinata area urbana, essendovi stato trovato dagli operanti mentre svolgeva attività di parcheggiatore abusivo. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene adeguata la motivazione della Corte d’appello sul diniego delle attenuanti generiche: il giudice aveva rilevato l’assenza di elementi positivi e la personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati analoghi. La decisione richiama il principio secondo cui il giudice non deve esaminare ogni elemento addotto, ma può basarsi su quelli decisivi o rilevanti, tenendo conto delle specifiche deduzioni difensive; la sola incensuratezza, dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p., non è sufficiente per concedere le attenuanti. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Resta ferma la condanna a un mese di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver Osservato il provvedimento del questore con il quale era stato prescritto il divieto di accesso per un anno in una determinata area urbana per ragioni di sicurezza

    La condanna riguarda l’inosservanza di un provvedimento del questore che imponeva, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso a una determinata area urbana.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato

    Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sulla mancanza di elementi favorevoli; dopo la riforma, la sola incensuratezza non basta a giustificarne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di ragioni per escluderne la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo; la sola incensuratezza dell’imputato non è sufficiente per concederle.
  • Nel motivare sulla concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a passare in rassegna tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma può richiamare quelli decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione consideri le specifiche deduzioni dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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