Cassazione Penale, Sentenza n. 39547/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la responsabilità per il reato di ricettazione e condannato il ricorrente a 4 mesi di reclusione e €200 di multa. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; in entrambi i casi la motivazione sarebbe, secondo il ricorso, insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di ricettazione, l'attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. può essere riconosciuta solo se il giudice esclude la configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante ex art. 648 comma 2 in ragione del modesto valore delle cose ricettate; pertanto la doglianza risultava infondata. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno può essere riconosciuta nel solo caso in cui sia esclusa la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 comma 2) con riguardo alla componente soggettiva
Riconosciuta dalla Corte d'appello per il modesto valore economico degli oggetti ricettati; la sua applicazione esclude la possibilità di riconoscere anche l'attenuante ex art. 62 n. 4 nelle medesime ragioni
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto (modalità procedurale adottata nel caso, con deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero)
Massime di principio
- In tema di ricettazione l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è automaticamente cumulabile con l'attenuante dell'art. 648 comma 2: l'una può essere riconosciuta quando l'altra sia esclusa per ragioni connesse alla componente soggettiva del fatto
- Se la Corte d'appello ha motivato il riconoscimento di un'attenuante (es. art. 648 comma 2) sulla base del modesto valore della cosa, il ricorso in cassazione che lamenta la mancata concessione dell'ulteriore attenuante deve spiegare in che modo la motivazione sia insufficiente o erronea; altrimenti rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza
- Le censure generiche sulla insufficienza della motivazione sono spesso inadatte a superare il filtro di ammissibilità della cassazione se non indicano profili specifici di illegittimità o vizio di motivazione
- La Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e disporre il pagamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Il procedimento con contraddittorio scritto (art. 23 comma 8 D.L. 137/2020) è ammissibile e non pregiudica l'adozione di provvedimenti di inammissibilità ove le doglianze siano manifestamente infondate
- Per ottenere la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria o il riconoscimento di attenuanti è necessario che il ricorrente dimostri specifici profili di illegittimità o insufficienza motivazionale rilevabili in punto di diritto, non limitandosi ad affermazioni generiche
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