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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32676/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna alla pena di undici mesi di reclusione per due delitti previsti dall'art. 495 c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si deducevano l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 c.p., nonché mancanza, insufficienza o manifesta illogicità della motivazione. La censura riguardava, in particolare, il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione o estensione delle circostanze attenuanti generiche nell'ambito della continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non individuava concretamente gli elementi posti a fondamento della doglianza e si limitava a reiterare questioni già dedotte in appello e puntualmente esaminate dalla Corte territoriale. Il ricorso non confrontava adeguatamente le ragioni della decisione impugnata, che aveva valorizzato, quanto alla maggiore gravità della condotta del 13 aprile 2023, sia la sua natura di seconda condotta sia il fatto che l'imputato fosse sottoposto a misura cautelare. Per contestare quest'ultima circostanza sarebbe stato necessario dedurre e comprovare un eventuale travisamento della testimonianza richiamata dalla Corte d'appello. Inoltre, la censura relativa alla mancata estensione delle attenuanti generiche al reato satellite risultava nuova, poiché in appello era stata prospettata soltanto la questione dell'applicazione delle attenuanti sulla pena determinata dopo l'aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, meramente reiterativo di doglianze già esaminate e privo di una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che una parte della censura era nuova e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La condanna di merito riguardava due delitti previsti da questa disposizione; il testo non specifica ulteriormente le condotte contestate.

  • art. 62-bis c.p.

    La norma è stata richiamata nel motivo di ricorso in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

  • art. 81 c.p.

    La norma è stata richiamata in relazione alla continuazione tra i reati.

  • art. 133 c.p.

    La norma è stata richiamata in relazione ai criteri di valutazione della gravità del reato e di commisurazione della pena.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La disposizione richiede la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione; la sua violazione rende il motivo generico e l'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individui gli specifici elementi di fatto o le ragioni giuridiche posti a fondamento della censura, impedendo al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
  • La mera reiterazione in cassazione di motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale non integra una critica argomentata alla sentenza impugnata e deve essere considerata motivo apparente e non specifico.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più autonome rationes decidendi, la censura è inammissibile se non attacca specificamente ciascuna ragione idonea, anche autonomamente, a sorreggere la decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito introdurre una questione nuova, mai dedotta con l'atto di appello, relativa a un diverso profilo del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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