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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24844/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che l'aveva condannata per evasione. Con il primo motivo ha contestato la propria responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione di merito della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato il beneficio; la Cassazione ha però rilevato che la decisione di merito aveva valorizzato, in senso ostativo, che l'imputata aveva approfittato dell'autorizzazione ricevuta anche per commettere un furto, poi dichiarato improcedibile per mancanza di querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si misurava con gli apprezzamenti di merito della Corte d'appello e ha reputato aspecifico anche il secondo motivo, poiché non affrontava adeguatamente la motivazione con cui era stata esclusa la particolare tenuità del fatto sulla base della contestuale commissione di un ulteriore reato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato di evasione per cui vi era stata condanna in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa in concreto perché l'imputata aveva approfittato dell'autorizzazione anche per commettere un furto.

  • art. 616 c.p.p.

    desumibile dalla condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a censure generiche e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della responsabilità penale in sede di legittimità deve misurarsi con gli apprezzamenti di merito già compiuti dal giudice di appello; in mancanza, la censura è meramente assertiva.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la condotta complessiva evidenzi una maggiore offensività, anche in ragione della commissione contestuale o collegata di ulteriori fatti di reato, pure se non più perseguibili nel merito per ragioni processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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