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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09707/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. I motivi dedotti erano due: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; 2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tipizzati dalla legge e che le doglianze sollevate dall'imputato non rientrano in tali ipotesi; inoltre, il beneficio della sospensione condizionale non può essere riconosciuto d'ufficio se non è parte dell'accordo o non sia stato devoluto specificamente da entrambe le parti al giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero estranei al perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, poiché non attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto alla sospensione condizionale della pena, ha precisato che, in assenza di previsione nel patto e di specifica devoluzione della questione da entrambe le parti, il giudice non può concederla d'ufficio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. va trattato secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

    È il reato per cui l'imputato è stato condannato; il testo lo indica come fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019

    Nel patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se sia parte dell'accordo o se la relativa questione sia specificamente e congiuntamente devoluta al giudice; non può essere riconosciuta d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il controllo di legittimità è rigidamente limitato ai soli vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che investano genericamente la motivazione sulla responsabilità o su profili non tipizzati.
  • Nel patteggiamento, il principio dispositivo e la natura negoziale dell'accordo impediscono al giudice di riconoscere d'ufficio benefici non compresi nel patto, come la sospensione condizionale della pena, salvo che essa sia stata espressamente prevista nell'accordo o devoluta specificamente da entrambe le parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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