Cassazione Civile, Ordinanza n. 35930/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite trae origine dalla richiesta di pagamento di un compenso professionale aggiuntivo per attività svolte da un perito fiduciario oltre i compiti di perito estimatore. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la compagnia assicurativa al pagamento di una somma modesta, oltre spese. In appello, la compagnia aveva ottenuto la riforma della decisione: il Tribunale aveva dichiarato la domanda improponibile, ritenendo che la pretesa derivasse da un unico rapporto obbligatorio e che la parcellizzazione del credito in più domande giudiziali fosse contraria a correttezza, buona fede e al canone del giusto processo, perché aggravava unilateralmente la posizione del debitore. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione, pur essendo stata la sentenza d'appello notificata via PEC.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ritiene decisivo il mancato deposito, insieme al ricorso, della copia autentica della sentenza di appello con la relazione di notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. La Corte osserva che non ricorre alcuna delle eccezioni giurisprudenziali che consentono di superare tale omissione: la copia notificata non risulta depositata da altra parte né presente nel fascicolo d'ufficio, e non opera neppure il principio che esonera dal deposito quando tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso intercorra un periodo inferiore al termine breve, poiché nel caso concreto tale intervallo era superiore. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta
il deposito materiale della sentenza impugnata, con l'eventuale relata di notificazione, è un adempimento necessario e la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
in caso di improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 111 Cost.
principio costituzionale del giusto processo
è richiamato dal giudice di appello come parametro per censurare la parcellizzazione del credito, ma non costituisce il fondamento della decisione di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con la relata di notificazione se la sentenza è stata notificata, costituisce un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità può essere evitata solo se la copia notificata della sentenza risulta comunque depositata da altra parte o presente nel fascicolo d'ufficio; fuori da tali ipotesi, il requisito resta insuperabile.
- L'esonero dal deposito della sentenza notificata opera solo quando tra pubblicazione della sentenza impugnata e notificazione del ricorso intercorra un tempo inferiore al termine breve; se tale intervallo è maggiore, l'adempimento torna dovuto.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, l'annotazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →