Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. 0083946 datata 04/11/2025 del Comune di Terracina, Settore Demanio Marittimo, con la quale è stato intimato alla ricorrente il completamento dello smontaggio delle "strutture stagionali" indicate nella concessione TE-021; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso; -nonché, per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento (art. 2, l. 241/1990) maturato sull'istanza della ricorrente datata 11/11/2025 (acquisita al prot. comunale n. 0085731 del 12/11/2025), con la quale è stata chiesta la rettifica del titolo concessorio relativo alla concessione demaniale marittima sigla TE-021, e la sospensione della sopraindicata nota prot. 0083946/2025.

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che intima il completamento dello smontaggio delle strutture stagionali relative alla concessione demaniale marittima TE-021; silenzio sull’istanza di rettifica del titolo concessorio e di sospensione della nota

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la nota del Comune di Terracina con cui le è stato intimato di completare lo smontaggio delle strutture stagionali indicate nella concessione demaniale TE-021, chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto di dichiarare illegittimo il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza con cui aveva domandato la rettifica del titolo concessorio e la sospensione della nota. In sede cautelare, la ricorrente ha sostenuto che i titoli rilasciati distinguerebbero tra strutture annuali e strutture stagionali. Il giudice ha rilevato che tale tesi non trova prima facie riscontro nella documentazione disponibile e necessita di approfondimento nel merito. Sono emersi inoltre profili relativi all’assenza di un idoneo titolo edilizio, alla necessità di verificare l’eventuale sanatoria, al contenuto dell’ingiunzione di rimessione in pristino del 2002, alla concessione integrativa del 2011 e alla natura meramente stagionale e completamente rimovibile delle installazioni risultante dagli atti edilizi del 2015 e del 2016. Il Comune ha altresì rappresentato che i manufatti insistono in un’area nella quale gli strumenti urbanistici non consentirebbero edificazioni o installazioni e che non risulterebbe alcun titolo edilizio nel fascicolo della concessione originaria.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato esclusivamente al fine di mantenere integra la situazione di fatto nelle more dell’approfondimento istruttorio e della trattazione di merito. Il fumus non è stato ritenuto evidente: la distinzione prospettata dalla ricorrente tra strutture annuali e stagionali non trova, allo stato, adeguato riscontro documentale. Il giudice ha inoltre affermato che la mancanza di un idoneo titolo edilizio abilitativo, in assenza di sanatoria, rileverebbe anche nei confronti dell’attuale concessionario. È stata disposta l’acquisizione, a cura dell’amministrazione, dell’ingiunzione di rimessione in pristino del 2002, degli elaborati progettuali richiamati e di informazioni sull’eventuale ripristino delle opere preesistenti, con onere indicato nel dispositivo a carico del Comune di Sperlonga, sebbene nel processo risulti costituito il Comune di Terracina. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 12 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la disciplina del silenzio inadempimento con riferimento all’istanza di rettifica del titolo concessorio e di sospensione del provvedimento comunale; l’ordinanza non definisce nel merito tale domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato nelle more della decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la ricostruzione della portata dei titoli amministrativi prospettata dal ricorrente non trova prima facie riscontro nella documentazione e richiede un approfondimento istruttorio, il giudice può sospendere l’atto impugnato in via provvisoria per mantenere integra la situazione di fatto, senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus.
  • La mancanza di un idoneo titolo edilizio abilitativo, in assenza di sanatoria, può essere fatta valere anche nei confronti dell’attuale concessionario dell’area o del bene, indipendentemente dalla sua eventuale estraneità alla realizzazione originaria delle opere.
  • Quando la decisione cautelare dipende dalla ricostruzione di vicende edilizie e concessorie pregresse, il giudice può ordinare all’amministrazione di acquisire gli atti storici rilevanti, gli elaborati progettuali e chiarimenti sull’avvenuta rimessione in pristino, fissando contestualmente la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.