Cassazione Civile, Ordinanza n. 33073/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda la realizzazione di un impianto a biomassa commissionato da un Comune. In appello davanti alla Corte dei conti sono stati ritenuti responsabili per danno erariale il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, per avere esercitato pressioni sulla commissione tecnica e sui tempi di pagamento al fine di favorire l’impresa appaltatrice, e il direttore dei lavori, per avere asseverato stati di avanzamento nonostante irregolarità, consentendo pagamenti in acconto. I ricorrenti hanno censurato la sentenza contabile deducendo, in sintesi: mancata sospensione del giudizio contabile in attesa degli esiti dei procedimenti civile e penale; sconfinamento del giudice contabile nella riserva di amministrazione e nel sindacato sulle scelte discrezionali della P.A.; violazione del giusto processo, del contraddittorio e del diritto di difesa per avere utilizzato atti del processo penale e di un ATP promosso dal Comune contro l’impresa appaltatrice; violazione del diritto alla prova e di norme costituzionali e sovranazionali; difetto di giurisdizione del giudice contabile e travisamento degli atti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, ha dichiarato entrambi inammissibili. Ha escluso che le doglianze potessero essere veicolate come motivi inerenti alla giurisdizione, ribadendo che il controllo ex art. 111, ottavo comma, Cost. resta limitato ai soli difetti assoluti o relativi di giurisdizione e non si estende agli errori di diritto o di procedura del giudice speciale, neppure se prospettati come violazioni del diritto dell’Unione o del giusto processo. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla sospensione del giudizio, sull’autonomia dei giudizi civile, penale e contabile e sulla pretesa invasione della discrezionalità amministrativa, osservando che la Corte dei conti aveva ricostruito il danno erariale valutando le irregolarità verificatesi nella fase decisionale ed esecutiva dell’opera, senza sostituirsi all’amministrazione nella scelta di opportunità dell’intervento. Nessuna statuizione sulle spese; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
consente la riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.
art. 106 cod. proc. cont.
richiamato come base della richiesta di sospensione del giudizio contabile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla legge processuale e non alla giurisdizione.
art. 111 Cost.
il controllo della Cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione non si estende alle violazioni di legge sostanziale o processuale del giudice speciale, neppure se denunciate come violazioni del giusto processo o del diritto UE; il sindacato ex comma 8 è limitato ai soli difetti di giurisdizione.
artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamati dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa e del giusto processo, ma le relative violazioni non sono state ritenute deducibili come motivi inerenti alla giurisdizione.
artt. 1 e 4 del Codice di giustizia contabile
richiamati a sostegno delle doglianze, ma senza idoneità a trasformare in questioni di giurisdizione le censure di merito o di rito.
richiamato sul riparto delle impugnazioni avverso le decisioni della Corte dei conti, ma la Corte ribadisce che i motivi inerenti alla giurisdizione sono limitati ai difetti assoluti o relativi di giurisdizione.
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
il motivo di ricorso deve specificare in modo adeguato il fatto processuale e gli atti/documenti su cui si fonda; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali è esperibile solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errori di diritto sostanziale o processuale, neppure se tali errori siano prospettati come violazioni del diritto dell’Unione o del giusto processo.
- L’autonomia dei giudizi civile, penale e contabile comporta che la pendenza o l’esito di procedimenti paralleli non determina di per sé una questione di giurisdizione; al più può porre un problema di proponibilità o di opportunità processuale davanti al giudice contabile.
- Il sindacato del giudice contabile sulle scelte della pubblica amministrazione non si trasforma in controllo di merito sull’opportunità dell’azione amministrativa, quando la decisione di responsabilità sia fondata sulle irregolarità del procedimento decisionale ed esecutivo e non sulla sostituzione del giudice alla valutazione discrezionale dell’ente.
- La deduzione del difetto di giurisdizione o di violazioni processuali richiede specificità: occorre indicare chiaramente il fatto processuale, gli atti rilevanti e il modo in cui la pretesa lesione si è verificata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La violazione del diritto UE o della CEDU non amplia, di per sé, il perimetro dei "motivi inerenti alla giurisdizione" ex art. 111, ottavo comma, Cost., restando tali censure assoggettate ai rimedi ordinari previsti dall’ordinamento.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32924/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32926/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32927/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32928/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →