Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un finanziamento edilizio garantito da fideiussioni rilasciate da un pool di banche a favore di due società poi fallite. A seguito dell'inadempimento dei debitori principali e della successiva escussione tardiva delle garanzie, era sorto un contenzioso sulla titolarità del credito tra il successore di Cariplo e la società indicata come nuova titolare del credito; i fideiussori avevano anche dedotto la prescrizione del credito e, in subordine, la necessità di accertare il massimale garantito e il risarcimento dei danni per la tardiva escussione. Nel giudizio di merito il credito era stato individuato in capo alla società cessionaria e le banche erano state condannate al pagamento pro quota. In cassazione, il ricorso incidentale della banca oggi ricorrente era stato dichiarato inammissibile per violazione dell'autosufficienza, poiché il primo motivo di appello non risultava riprodotto integralmente. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., la banca ha sostenuto che la Corte avesse commesso un errore di percezione, ritenendo non trascritto integralmente il primo motivo di appello, mentre nel ricorso sarebbe stato comunque riportato, almeno in sintesi, il contenuto essenziale della censura relativa alla specifica fideiussione da essa prestata e al massimale garantito. La resistente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio sulla portata del principio di autosufficienza e, comunque, ha rilevato che il ricorso originario era in effetti carente quanto alla necessaria riproduzione/individuazione del motivo di appello. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze/sentenze di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva, decisiva, emergente dal raffronto immediato tra sentenza e atti, e non deve risolversi in un errore di giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non una diversa lettura giuridica del contenuto degli atti processuali o del precedente decisorio.
- Non è revocabile la decisione di cassazione quando il vizio denunciato attiene, in sostanza, alla valutazione del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: tale valutazione integra un errore di giudizio, non un errore di fatto.
- Per dedurre l'omesso esame di un motivo di appello in cassazione occorre trascriverne o individuarne con precisione il contenuto nell'atto di ricorso, in modo da consentire alla Corte il controllo senza ricorrere agli atti di merito.
- La riproduzione indiretta o riassuntiva di un motivo di appello non è sufficiente, se non consente l'esatta individuazione della censura nell'ambito dell'atto processuale richiamato.
- L'errore di fatto revocatorio contro le decisioni di legittimità deve riguardare gli atti interni al giudizio di cassazione ed essere autonomo rispetto al giudizio di merito.
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