Sentenza n. 4016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 01519/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva riconosciuto all'impresa il diritto alla revisione straordinaria dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al resistente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aveva eseguito lavori di efficientamento energetico presso una scuola comunale, per un importo superiore a 340.000 euro, e aveva chiesto la revisione straordinaria dei prezzi prevista dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, avendo presentato l'offerta entro il 31 dicembre 2021 ed eseguito o contabilizzato i lavori nel corso del 2022. Il Comune aveva inizialmente respinto la richiesta. Il TAR aveva accolto la domanda, ritenendo integrati i presupposti temporali e riconoscendo come adeguatamente provato il maggior credito, superiore a 120.000 euro, anche mediante fattura elettronica. Il Comune ha appellato deducendo: 1) che i prezzi dei materiali sarebbero già stati adeguati mediante una deliberazione comunale del febbraio 2022, con sostituzione dei materiali previsti con materiali equivalenti e meno costosi; 2) che il pagamento della compensazione sarebbe stato subordinato alla concreta disponibilità delle risorse finanziarie; 3) la violazione dei principi di contabilità pubblica, per la mancanza di uno specifico impegno di spesa; 4) l'erronea interpretazione di una comunicazione del Sindaco del luglio 2023, che il Comune riteneva meramente descrittiva dell'iter istruttorio e non ricognitiva di un debito; 5) l'erronea attribuzione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, con la precisazione che non spetta la rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi moratori. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la deliberazione comunale richiamata riguardava soltanto la difficoltà di reperire i materiali originariamente previsti e la loro sostituzione con altri compatibili, a prezzi invariati; essa non costituiva quindi un precedente adeguamento dei prezzi idoneo a escludere l'applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022. Quanto al secondo motivo, la disciplina emergenziale non subordina il diritto alla revisione alla previa disponibilità effettiva delle somme. La stazione appaltante deve reperire le risorse mediante le somme accantonate per imprevisti, le ulteriori somme disponibili, i ribassi d'asta e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati; ove tali risorse siano insufficienti, deve attivare i fondi statali previsti dalla stessa disposizione. L'inerzia del Comune nel verificare tali possibilità e nell'attivare i fondi non può ricadere sull'impresa, che aveva rispettato gli adempimenti e i termini richiesti. Il motivo relativo all'impegno di spesa è stato respinto perché i presupposti per l'accesso alla revisione straordinaria sono quelli temporali stabiliti dalla norma, non la previa adozione di uno specifico impegno di spesa. Il motivo sulla comunicazione del Sindaco è stato ritenuto superato, poiché il diritto alla revisione sussisteva indipendentemente dal significato attribuibile a tale comunicazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal trentunesimo giorno dalla scadenza indicata in fattura, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 231/2002. La rivalutazione monetaria, invece, non è automatica per le obbligazioni pecuniarie e richiede una specifica domanda di risarcimento del maggior danno e la relativa prova, mancanti nel caso concreto. Le spese sono state dichiarate nulle per la mancata costituzione dell'appellata.
Norme richiamate
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3
La disposizione introduce una disciplina eccezionale e temporalmente limitata, prevalente sulle clausole contrattuali e sui principi generali del codice dei contratti, riconoscendo la revisione per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2022. Il relativo pagamento non è subordinato alla previa disponibilità effettiva delle risorse: la stazione appaltante deve ricercare le risorse proprie e, se insufficienti, attivare i fondi statali previsti dai commi 4 e 5.
art. 26, comma 1, d.l. n. 50/2022
Il pagamento è effettuato … utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta … nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante
Individua le risorse proprie che la stazione appaltante deve verificare e utilizzare per la copertura dei maggiori costi derivanti dalla revisione straordinaria.
art. 26, commi 4 e 5, d.l. n. 50/2022
in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede
In caso di insufficienza delle risorse proprie, la stazione appaltante deve fare ricorso ai fondi statali indicati dalla disposizione, le cui dotazioni sono state incrementate per fronteggiare i maggiori costi.
art. 4 l. n. 231/2002
eventuale interessi moratori con decorrenza al 31mo giorno dalla scadenza del termine previsto in fattura
Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza indicata in fattura.
La rivalutazione monetaria delle obbligazioni pecuniarie non è automatica; il creditore deve domandare e provare il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria.
art. 106 d.lgs. n. 50/2016
È richiamato quale disciplina generale derogata dalla disciplina eccezionale dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, relativa agli aumenti eccezionali dei prezzi, si applica agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle clausole contrattuali e alla disciplina generale della revisione dei prezzi.
- La mera sostituzione, durante l'esecuzione dell'appalto, dei materiali previsti con materiali equivalenti a causa della loro difficile reperibilità, a prezzi invariati, non integra un previo adeguamento dei prezzi tale da escludere il diritto alla revisione straordinaria.
- La stazione appaltante non può subordinare il riconoscimento della revisione straordinaria alla previa disponibilità effettiva delle risorse finanziarie: deve prima verificare e utilizzare le risorse proprie previste dalla legge e, ove insufficienti, attivare i fondi statali appositamente istituiti.
- La carenza di risorse finanziarie imputabile all'inerzia della stazione appaltante, che non abbia verificato le risorse disponibili né attivato i fondi sussidiari previsti dalla legge, non può essere opposta al privato avente diritto alla compensazione dei maggiori costi.
- Per l'accesso alla revisione straordinaria prevista dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 rilevano i presupposti temporali e oggettivi stabiliti dalla disposizione; la previa adozione di uno specifico impegno di spesa non costituisce, di per sé, un ulteriore presupposto del diritto.
- La rivalutazione monetaria dei crediti pecuniari non spetta automaticamente: il creditore deve formulare una specifica domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. e fornire la prova del pregiudizio subito.
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