Cassazione Civile, Ordinanza n. 31585/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli per l'anno 2004, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa e IVA indebitamente detratta, in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello. L'Ufficio aveva valorizzato, previa verifica della Guardia di Finanza, la presenza di società interposte qualificabili come "cartiere" tra il cedente comunitario effettivo e la contribuente, nonché altri indici quali pagamenti all'estero a soggetti fittizi e consegna diretta dei veicoli. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo decisivo che le autovetture fossero realmente state acquistate dalla contribuente e che prezzi e pagamenti non presentassero anomalie significative. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione degli artt. 17, 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR, pur avendo riconosciuto il coinvolgimento della società in rapporti con soggetti creati per evadere l'IVA, ha escluso in modo incoerente la rilevanza degli elementi presuntivi circa la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode carosello e ha omesso di applicare il corretto criterio di riparto dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti in ambito IVA, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta; tale prova può essere data anche mediante presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e specifici, e, una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di aver adottato la massima diligenza esigibile. La CTR non si è attenuta a tali principi, poiché ha attribuito rilievo decisivo alla realtà materiale degli acquisti e ha svalutato apoditticamente gli indici presuntivi indicati dall'Ufficio, senza verificare se la società, quale operatore professionale, avesse effettuato le dovute verifiche sugli interlocutori commerciali e sulla possibile frode. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma del sistema IVA violata dall'omessa corretta valutazione delle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma del sistema IVA violata in relazione al diritto alla detrazione su operazioni soggettivamente inesistenti
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma del sistema IVA violata in relazione alla fatturazione delle operazioni contestate
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base per l'utilizzo di presunzioni semplici nella prova delle violazioni IVA
richiamato sul riparto dell'onere della prova: prima sull'Amministrazione la dimostrazione di indizi oggettivi della consapevolezza del cessionario, poi sul contribuente la prova contraria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché sorrette da elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull'avviso un operatore economico mediamente esperto.
- Una volta che l'Amministrazione abbia allegato e dimostrato indici oggettivi della frode, grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza esigibile per evitare di essere coinvolto nell'operazione evasiva.
- Nella valutazione della consapevolezza del cessionario non sono di per sé decisive la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, né il fatto che la merce sia stata effettivamente acquistata o rivenduta.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo concreto e non apodittico gli indizi indicati dall'Ufficio, verificando se, alla luce della qualità professionale dell'acquirente e delle circostanze del caso, fossero riconoscibili anomalie tali da imporre ulteriori verifiche.
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