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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35340/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto contributi della Regione Calabria nell'ambito del POR 2000-2006 per il settore turistico ed era stata condannata dalla Corte dei conti al pagamento di euro 821.649,00 per indebita percezione e responsabilità contabile. In cassazione, con un solo motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 360, 362 e 382 c.p.c., dell'art. 207 c.g. cont. e dell'art. 111, comma 8, Cost., sostenendo: 1) che il giudice contabile avrebbe usurpato il potere discrezionale della Regione, perché la responsabilità e il danno erariale sarebbero stati affermati prima del completamento del procedimento di concessione del contributo, che si sarebbe perfezionato solo dopo il collaudo finale; 2) che la decisione si fondava su una prova inesistente o comunque travisata, poiché le risultanze valorizzate dalla Corte dei conti sarebbero state incompatibili con gli atti di indagine e con la documentazione contabile, e quindi mancherebbe la prova del danno erariale. Il resistente ha difeso la sentenza sostenendo che si trattava di questioni di merito, non di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nella materia dei contributi pubblici, il rapporto di servizio tra beneficiario privato e amministrazione concedente sussiste quando le somme erogate sono destinate a finalità pubbliche e vengono impiegate in modo difforme dagli scopi programmati; perciò la giurisdizione contabile era correttamente radicata e non vi era alcuna invasione della sfera riservata alla pubblica amministrazione. Quanto alla seconda censura, la Corte ha escluso che la dedotta erronea valutazione delle prove o il preteso travisamento del materiale istruttorio possano integrare un motivo inerente alla giurisdizione ex art. 362 c.p.c., poiché attengono ai limiti interni della giurisdizione e non a quelli esterni. Ha quindi confermato il rigetto dell'impugnazione, senza spese per mancata costituzione dell'avversario, e ha dato atto, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Il ricorso in cassazione contro le sentenze dei giudici speciali è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errori di merito o di prova.

  • art. 382 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che consenta di sindacare errori di valutazione probatoria o di interpretazione del fatto come vizi di giurisdizione.

  • art. 207 cod. giust. cont.

    È invocato dalla ricorrente insieme all'art. 111 Cost., ma la Corte ritiene che la doglianza non integri un eccesso di giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    soli motivi inerenti alla giurisdizione

    Il controllo della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende a errores in iudicando o in procedendo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • Programma Operativo Regionale POR 2000-2006

    Costituisce il quadro normativo-amministrativo dei contributi pubblici erogati per il settore turistico.

Massime di principio

  • Nel caso di contributi pubblici destinati a specifiche finalità, il privato beneficiario si inserisce nel procedimento di realizzazione dell'interesse pubblico; se le somme sono utilizzate in modo difforme dagli scopi programmati, può sorgere responsabilità contabile e giurisdizione della Corte dei conti.
  • Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non è decisiva la natura privata del percettore del denaro, ma la natura del danno e la sua incidenza sulla realizzazione del programma pubblico finanziato.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. contro le decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione: non sono deducibili come vizi di giurisdizione le censure che riguardano interpretazione della disciplina sostanziale, individuazione del momento consumativo dell'illecito, valutazione delle prove o eventuale travisamento del fatto.
  • L'errore che investe il ragionamento decisorio del giudice speciale o la ricostruzione del fatto integra, al più, un vizio interno della giurisdizione e non un eccesso di giurisdizione sindacabile in cassazione.
  • Il sindacato della Cassazione sulle sentenze dei giudici speciali resta circoscritto alle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non potendo trasformarsi in un controllo generalizzato sugli errores in iudicando o in procedendo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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