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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21943/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Casartelli, ispettore della Polizia di Stato, era stato sospeso dall'incarico per 12 mesi perché ritenuto gravemente indiziato del reato di tentata induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) per aver, durante un controllo in cui l'assistente capo Rocca stava elevando contravvenzioni a un suo conoscente (Di Maria), preso la linea telefonica e detto a Rocca frasi come 'è mio amico', con la finalità di ottenere che la contestazione non fosse fatta o fosse attenuata. In appello cautelare il Tribunale di Milano confermò la misura ritenendo sussistere gravi indizi, richiamando anche precedenti interventi del ricorrente per favorire conoscenti. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria: la condotta non sarebbe stata perentoria, reiterata o idonea a porre l'indotto in stato di soggezione, mancava l'indicazione di un utile concreto per l'extraneus e il rapporto tra i due pubblici ufficiali (capacità di resistenza di Rocca) non era stato valutato correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia applicato correttamente i principi della giurisprudenza di legittimità (sentenza Maldera) relativi all'induzione indebita: non è emersa con sufficiente chiarezza l'esistenza di un rapporto comunicativo non paritario e di uno stato di soggezione dell'indotto, né una richiesta perentoria, reiterata e insistente, né la concreta indicazione di un vantaggio indebito che sarebbe conseguito dall'indotto o dall'extraneus. All'esito la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarato cessata la misura interdittiva (la sospensione dall'ufficio) e disposto l'immediata comunicazione dell'annullamento alla Cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Disciplina il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità: richiede l'alterazione del processo volitivo dell'indotto attraverso persuasione, suggestione, allusione, silenzio o inganno, in assenza di minaccia; la condotta deve essere idonea a porre l'interlocutore in stato di soggezione e solitamente presenta perentorietà e reiterazione, nonché un vantaggio indebito per l'extraneus

  • art. 317 cod. pen.

    Testo storico della concussione: dopo la legge n. 190/2012 la fattispecie è stata ricondotta alla sola costrizione (violenza o minaccia), distinguendola dall'induzione ora disciplinata dall'art. 319‑quater

  • Legge n. 190/2012

    Riforma che ha separato la fattispecie della concussione in costrizione (art. 317) e l'induzione indebita (nuovo art. 319‑quater), con l'intento di chiarire i confini tra costrizione e comportamenti collusivi

  • Sentenza Sezioni Unite Maldera (Sez. U., n. 12228/24/10/2013)

    Principi interpretativi chiave: distinzione netta tra concussione (costrizione/ minaccia) e induzione (alterazione del processo volitivo mediante persuasione/suggestione/allusione); per l'induzione occorre un quid pluris rispetto alla semplice sollecitazione, individuabile nella perentorietà e nella reiterazione della richiesta, nonché nella valutazione dello stato di soggezione e del rapporto comunicativo non paritario

  • art. 322 cod. pen. (commi terzo e quarto) - riferimento dottrinario

    Richiamato per distinguere la sollecitazione dalla più grave induzione: la sollecitazione costituisce fattispecie diversa e l'induzione richiede elementi aggiuntivi di perentorietà e persistenza

Massime di principio

  • Per integrare il reato di induzione indebita (art. 319‑quater) non è sufficiente una singola, vaga raccomandazione: è necessario dimostrare che l'agente abbia posto in essere richieste o comportamenti perentori, reiterati o tali da alterare il processo decisionale dell'indotto
  • Va valutato il rapporto comunicativo tra pubblico agente e indotto: se l'indotto è un altro pubblico ufficiale, la sua capacità di resistenza e la sua autonomia decisionale sono elementi rilevanti e attenuanti nell'accertamento dello stato di soggezione
  • Il giudizio di gravità indiziaria per misure interdittive richiede un quadro indiziario chiaro e coerente su tutti gli elementi tipici del reato (condotta induttiva, forma di pressione, insistenza, vantaggio indebito); ricostruzioni basate su mere supposizioni o su un singolo episodio brevissimo possono non reggere in cassazione
  • Il contesto storico-comportamentale dell'indagato (preesistenti interventi a favore di conoscenti) può rafforzare l'ipotesi indiziaria, ma da solo non supplisce alla mancanza dei requisiti tipici dell'induzione (perentorietà, reiterazione, stato di soggezione, vantaggio concreto)
  • Comportamenti consistenti in istigazione morale o contributo a un illecito altrui, senza le caratteristiche proprie dell'induzione (pressione perentoria e reiterata, alterazione volitiva), sono più appropriatamente inquadrabili come fattispecie diverse e, da soli, non giustificano necessariamente misure interdittive per induzione indebita

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