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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30120/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per TARSU/TIA relativo agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, emesso dal Comune su un immobile che la contribuente assumeva destinato a fienile/granaio e quindi non idoneo o comunque esente da tassazione. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo che la contribuente non avesse presentato la denuncia originaria e che, per tale ragione, non potesse beneficiare di esenzioni o riduzioni. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse riconosciuto il diritto all'esenzione nonostante la conoscenza da parte dell'ente della destinazione dell'immobile; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse male valutato le prove e non avesse colto la destinazione a fienile/granaio risultante dagli atti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di TARSU, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione grava sul contribuente: l'assenza di idonea denuncia originaria o di variazione impedisce di riconoscere il beneficio sulla sola base di elementi aliunde emersi, come fotografie o documentazione prodotta tardivamente. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, poiché la censura ex art. 115 c.p.c. non può tradursi in una mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma richiede l'allegazione dell'uso di prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice si limita ad applicare il principio di riparto dell'onere probatorio e a negare un'esenzione non tempestivamente dedotta dal contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma processuale richiamato per denunciare i vizi processuali dedotti con entrambi i motivi.

  • art. 62, commi 1 e 2, D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507

    Pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti in capo ai possessori/occupanti e richiede che le condizioni per esenzioni o riduzioni siano espressamente indicate nella denuncia originaria o di variazione e supportate da elementi obiettivi o documentazione idonea.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La soccombente è tenuta, se dovuto, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, le esenzioni e riduzioni per locali non idonei a produrre rifiuti non operano automaticamente sulla base della sola destinazione materiale dell'immobile: il contribuente deve allegare e provare tempestivamente, nella denuncia originaria o di variazione, i presupposti del beneficio.
  • L'onere della prova delle condizioni che fondano l'esenzione o riduzione tributaria grava sul contribuente, poiché la presunzione legale di soggezione al tributo può essere vinta solo con una specifica e rituale deduzione delle circostanze esimenti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice utilizza prove non ritualmente introdotte o acquisite d'ufficio fuori dai limiti consentiti; non è invece deducibile come vizio di legittimità la semplice insoddisfazione per il diverso apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione e, in materia di esenzioni TARSU, deve verificare se la contribuente abbia assolto l'onere informativo e probatorio richiesto dalla normativa di settore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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