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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27657/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, rispetto alla sentenza di primo grado, ha: confermato la responsabilità per il reato di incendio (capo A), dichiarato prescritti altri reati (capo B e D) e, in accoglimento dell'appello del PM, riconosciuto la responsabilità per fabbricazione di ordigno micidiale (capo C) con ritenuta continuazione con l'incendio aumentando la pena. I ricorrenti deducono cinque motivi: 1) vizio di motivazione e carenza nella valutazione degli indizi (art. 192 c.p.p.); 2) nullità e inutilizzabilità degli atti dell'incidente probatorio per presunta incompatibilità del perito (art. 222 c.p.p. e profili di incompatibilità); 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del materiale rinvenuto come "ordigno micidiale" (capo C) e nella riforma in peius senza integrazione istruttoria; 4) violazione degli artt. 533 e 597 c.p.p. e mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello; 5) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di esclusione della parte civile per presunto integrale risarcimento già ottenuto dall'assicurazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi limitatamente ai motivi relativi all'incendio e agli altri profili eccetto il terzo motivo. In dettaglio: - Ha ritenuto infondato il motivo sulla presunta incompatibilità del perito e l'inutilizzabilità degli atti dell'incidente probatorio, confermando che la posizione di ausiliario della polizia giudiziaria non determina automaticamente incompatibilità con la funzione di consulente tecnico dell'accusa. - Ha ritenuto corretta la valutazione indiziaria dei giudici di merito in ordine alla responsabilità per incendio (movente, strumenti compatibili, presenza in luogo/ora compatibili, tabulati cellulari ecc.), applicando i criteri di valutazione degli indizi di cui all'art. 192 c.p.p. - Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte ha annullato la qualificazione del materiale rinvenuto come "congegno micidiale" (capo C). Ha ritenuto che gli oggetti rinvenuti (contenitore plastico, scotch, diavolina, fiammiferi con pezzetti di zampirone, materasso e bombola collocati in punti diversi dell'abitazione) non dimostrano l'esistenza di un "congegno" inteso come insieme coordinato di elementi con funzione unitaria idonea a formare un ordigno micidiale; pertanto il delitto contestato al capo C è stato escluso per insussistenza. - Per l'effetto, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio rispetto al capo C (insussistenza) e annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la determinazione della pena residua e per la decisione sulla sospensione condizionale della pena, dato che la rideterminazione della pena richiede valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità. - Il resto del ricorso è rigettato. Non sono state liquidate spese a favore della parte civile nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Regola di valutazione della prova indiziaria: il giudice deve valutare singoli elementi certi e il loro raccordo logico-unitario per raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha confermato corretta applicazione di tale criterio ai fini della responsabilità per incendio.

  • art. 222 c.p.p.

    Riguarda l'incidente probatorio. La Corte ha ritenuto infondata la censura di inutilizzabilità degli atti sulla base della presunta incompatibilità del militare R.I.S., distinguendo la posizione dell'ausiliario della polizia giudiziaria dal perito d'ufficio.

  • art. 225 c.p.p. (comma terzo)

    Richiamato indirettamente nella disamina delle incompatibilità: le preclusioni dell'art. 225 comma terzo si applicano al perito d'ufficio, non all'ausiliario nominato dalla polizia giudiziaria.

  • art. 533 c.p.p.

    Standard probatorio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'. La Corte ha ritenuto rispettato tale standard nella valutazione degli indizi per il reato di incendio.

  • L. 11 agosto 1967, n. 895, art. 1

    Definizione e qualificazione degli "ordigni micidiali". La Corte ha applicato la nozione richiedendo una pluralità di elementi coordinati in funzione unitaria e ha ritenuto che gli oggetti rinvenuti non costituissero un 'congegno' così inteso.

  • art. 620 c.p.p.

    Norma sui poteri della Corte di cassazione nel dichiarare l'annullamento senza rinvio o con rinvio. La Corte ha ritenuto necessario il rinvio per le determinazioni di pena e la decisione sulla sospensione condizionale, non potendo operare direttamente la rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • La valutazione della prova indiziaria richiede un'esame sia analitico dei singoli elementi (certezza, gravità e precisione) sia un raccordo logico-unitario che consenta di rimuovere ragionevoli dubbi; la mera sommatoria atomistica non è sufficiente.
  • La mera disponibilità di oggetti infiammabili o strumenti compatibili non è automaticamente sufficiente a qualificare questi elementi come "congegno" o "ordigno micidiale": è necessario che emerga una funzione unitaria e coordinata degli elementi che costituiscono il dispositivo.
  • La posizione dell'ausiliario della polizia giudiziaria (es. militare R.I.S.) non comporta di per sé incompatibilità con la nomina a consulente tecnico dell'accusa; le preclusioni previste per il perito d'ufficio non si estendono automaticamente agli ausiliari investigativi.
  • La riforma in peius della sentenza di primo grado, quando si fonda su diversa qualificazione giuridica dei fatti, può essere decisa in appello senza rinnovazione istruttoria solo se non richiede acquisizione di nuova prova; però se la modifica incide sulla determinazione della pena o su benefici (es. sospensione condizionale) può rendersi necessario il rinvio per valutazioni di merito.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando è possibile decidere nel giudizio di legittimità; se invece la decisione richiede valutazioni di merito o nuova dosimetria della pena, è necessario il rinvio al giudice di merito.

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