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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20835/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Prato il 31/05/2022 alla multa di 10.000 euro per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per aver omesso di osservare l'ordine del Questore di Roma del 16/11/2019 di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni. In cassazione, tramite difensore, ha dedotto un unico motivo: il Giudice di pace avrebbe ignorato lo stato di assoluta indigenza e la condizione di senza fissa dimora dell'imputato (che gli avrebbe impedito di acquistare il biglietto aereo per tornare in Gambia), elemento idoneo a integrare il "giustificato motivo" per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento; inoltre, il ricorso denunciava un travisamento dei fatti perché il giudice avrebbe fatto riferimento a una volontà di permanere illegalmente, circostanza mai prospettata dalla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura era meramente fattuale e concernente elementi (indigenza, senza fissa dimora) che non risultavano inseriti nel percorso argomentativo del giudice di merito né documentati nel ricorso. La Corte ha richiamato i limiti del giudizio di legittimità, che riguarda la logicità e completezza della motivazione e non la valutazione di fatti nuovi non emersi in sede di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 che esclude responsabilità dolosa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Norma sostanziale che punisce chi omette, senza giustificato motivo, di osservare l'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. La decisione di cassazione non ha modificato l'applicazione della norma, ma ha ritenuto inammissibile il ricorso che contestava fatti non valutati in sede di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato come quadro delle censure possibili in cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale; motivazione carente, contraddittoria o illogica). La Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero in buona parte fattuali e non documentate, quindi non coglibili in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione; la parte ha esposto il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma processuale richiamata quale base della requisitoria scritta del Pubblico ministero; nella sentenza è indicato che il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del pagamento delle spese e la possibilità di comminare una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per liquidare euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di tale sentenza la Corte ha comunque applicato la sanzione pecuniaria equitativamente fissata.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per introdurre fatti nuovi o per rinnovare la valutazione di elementi fattuali non emersi o non sviluppati nel giudizio di merito: i motivi che si fondano su circostanze fattuali devono risultare dal processo di merito e essere adeguatamente documentati
  • Se si intende dedurre che l'indigenza o l'impossibilità materiale di lasciare il territorio integri un "giustificato motivo" per non ottemperare all'ordine di espulsione, tale circostanza deve essere prospettata e documentata già in primo grado (o in appello) nel quadro difensivo, in modo che il giudice di merito possa valutarla e motivare in proposito
  • Il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto e alla verifica della logicità e completezza della motivazione: censure meramente fattuali o non supportate da documentazione saranno dichiarate inammissibili
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento a favore della cassa delle ammende, salvo che non sia dimostrabile la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Nelle impugnazioni in materia di espulsione/ordine di allontanamento è fondamentale far emergere e provare tempestivamente qualsiasi circostanza impeditiva (salute, impossibilità materiale, condizioni personali) affinché il giudice di merito possa valutarla rispetto al requisito del "giustificato motivo"

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