Cassazione Civile, Ordinanza n. 07847/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Grosseto che aveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal prefetto di Grosseto il 22 settembre 2020. Nel ricorso ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del testo unico immigrazione, degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 6 e 7 CEDU, sostenendo che il giudice di pace avrebbe aderito a un automatismo espulsivo nonostante la pendenza di giudizi dinanzi al tribunale di Firenze e al TAR Toscana che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero potuto incidere sull'efficacia del decreto di espulsione. La difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, rilevando che la delega richiamata in calce non era in realtà presente nel ricorso per cassazione e che la procura rinvenuta nel fascicolo era riferita al giudizio di merito, con formula generica per ogni fase e grado.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Ha rilevato che nel ricorso era solo richiamata una delega in calce, ma in calce non risultava alcuna procura; l'unica procura reperibile era quella apposta al ricorso per il giudice di pace, formulata per ogni fase e grado del procedimento, e quindi non idonea a dimostrare un consapevole e specifico conferimento dell'incarico per il giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002, perché il processo era esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata solo come base della censura contro il decreto di espulsione; la Corte non ne affronta il merito perché definisce il giudizio per inammissibilità formale.
Sono evocati dal ricorrente per denunciare il preteso automatismo decisorio del giudice di pace, ma la censura non viene esaminata nel merito per difetto di procura speciale.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno della doglianza difensiva sul diritto di difesa, ma resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
artt. 6 e 7 CEDU
Sono invocati dal ricorrente, senza scrutinio di merito, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione, poiché il processo è esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Richiamato implicitamente dalla questione della procura speciale al difensore; la Corte ribadisce che per il ricorso per cassazione occorre un conferimento specifico e consapevole del mandato al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura al difensore non risulti rilasciata in modo specifico per il giudizio di legittimità, ma sia desumibile solo da un mandato generico relativo al merito o all'intero procedimento.
- La specialità della procura per cassazione richiede un chiaro collegamento al ricorso, alla sentenza impugnata o comunque al giudizio di legittimità, così da attestare il consapevole conferimento dell'incarico per quella fase processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, restano assorbite le censure di merito proposte contro la decisione impugnata.
- L'esenzione dal contributo unificato esclude l'applicazione dell'ulteriore importo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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