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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02356/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Alcuni soggetti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme dovute in relazione a un rapporto bancario articolato in un conto anticipi e in un conto corrente ordinario intestati alla debitrice principale, della quale i ricorrenti erano garanti fideiussori. In primo grado l’opposizione era stata accolta con revoca del decreto e rideterminazione del saldo. In appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto provato il credito della banca sulla base delle anticipazioni effettuate e dei rientri, pur in presenza della mancata produzione di tutta la documentazione del conto anticipi, e aveva quindi condannato gli opponenti al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi di cassazione: con i primi due e con il quarto hanno censurato la violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la banca non avesse dimostrato il saldo e le operazioni del conto anticipi, sicché non poteva ritenersi provato il credito azionato; con il terzo motivo hanno dedotto la violazione delle regole processuali sulla prova e sulla non contestazione in relazione alla nullità della fideiussione per asserita conformità allo schema ABI; con il quinto motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sul fatto che il saldo del conto anticipi non poteva essere assunto come indicativo del credito senza la verifica documentale richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e il quarto, ritenendo che la corte d’appello avesse applicato correttamente il principio per cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare il credito resta a carico dell’opposto, ma avesse poi erroneamente ritenuto sufficiente la sola documentazione parziale relativa al conto corrente ordinario senza verificare, per il conto anticipi, la corrispondenza tra somme erogate, rientri e annotazioni sul conto ordinario. La Corte ha chiarito che, pur essendo il saldo del conto ordinario il dato che rappresenta il rapporto complessivo quando il conto anticipi è collegato al conto corrente, la ricostruzione di tale saldo richiede comunque la prova delle operazioni sottostanti del conto anticipi, specie se la documentazione di quest’ultimo manca del tutto. Ha inoltre affermato che la contestazione dell’inadempimento dell’onere probatorio è una mera difesa, non soggetta alle preclusioni dell’eccezione in senso stretto, e che la non contestazione non opera in assenza di una specifica allegazione della banca. È stato invece rigettato il terzo motivo, perché l’eccezione di nullità della fideiussione era stata introdotta tardivamente e senza la necessaria produzione dello schema ABI, sicché non poteva essere valorizzato il principio di non contestazione. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale deve accertarsi pienamente l’esistenza e l’ammontare del credito azionato.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito resta a carico dell’opposto, mentre l’opponente prova i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione opera solo se la parte onerata abbia previamente allegato in modo specifico i fatti costitutivi; non può colmare una carenza di allegazione o prova.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione dell’inadempimento dell’onere probatorio è una mera difesa e può essere proposta anche in appello, non costituendo eccezione in senso stretto.

  • art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    L’estratto di saldaconto certificato è sufficiente per l’emissione del decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione non basta se il debitore contesta il credito oltre profili meramente formali.

  • art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    La nullità della fideiussione per intesa restrittiva della concorrenza richiede la prova della conformità del contratto allo schema ABI e delle clausole contestate.

  • art. 1957 c.c.

    La censura relativa alla decadenza del creditore è stata ritenuta tardiva dalla corte territoriale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto conserva l’onere di provare integralmente il credito azionato; il mutamento della veste processuale non altera la distribuzione sostanziale dell’onere della prova.
  • Quando il credito della banca dipende da un rapporto articolato in conto anticipi e conto corrente ordinario, la prova del saldo del conto ordinario richiede anche la verificabilità delle operazioni del conto anticipi, non essendo sufficiente un richiamo generico a somme anticipate e rientri in assenza della relativa documentazione.
  • La deduzione della mancata prova dei fatti costitutivi del credito è una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto, e può quindi essere proposta anche in appello.
  • Il principio di non contestazione opera solo se la parte onerata abbia allegato in modo specifico e puntuale i fatti costitutivi; non supplisce a un’allegazione carente o generica.
  • La nullità contrattuale rilevabile d’ufficio deve comunque fondarsi su fatti ritualmente allegati e acquisiti nel processo; non può essere pronunciata sulla base di mere ipotesi o di allegazioni tardive prive del necessario supporto documentale.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoConto correnteMutuoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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