Cassazione Civile, Ordinanza n. 04350/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, dopo la laurea e l’iscrizione a scuole di specializzazione in medicina, agirono contro diverse amministrazioni statali deducendo di non avere ricevuto alcuna remunerazione durante la frequenza dei corsi, nonostante le direttive comunitarie imponessero agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione. La domanda era stata accolta in appello con liquidazione del danno in via equitativa nella misura di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza, applicando analogicamente l’art. 11 della l. 370/1999. In cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza d’appello per avere quantificato il danno in tale importo, sostenendo che la liquidazione avrebbe dovuto essere almeno pari a euro 11.103,94 annui, cioè alla misura prevista dal d.lgs. 257/1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli manifestamente infondati. Ha ribadito il proprio orientamento secondo cui l’art. 11 della l. 370/1999 quantifica il danno patrimoniale spettante a tutti coloro che si iscrissero a scuole di specializzazione prima del 1991, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ottenuto in precedenza una pronuncia favorevole in sede amministrativa. Ha inoltre escluso che il diritto comunitario imponga un diverso quantum della remunerazione, poiché la determinazione dell’importo spettava alla discrezionalità degli Stati membri. Ha infine negato la sussistenza di una disparità di trattamento tra specializzandi ante 1991 e post 1991, posto che questi ultimi hanno dovuto assumere obblighi ulteriori, come il tempo pieno. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
quantificare il danno patrimoniale patito da tutti coloro che si iscrissero ad una scuola di specializzazione prima del 1991
norma che fissa in via legale ed uniforme la misura del risarcimento spettante agli specializzandi ante 1991, comprensiva sia di chi aveva ottenuto sentenze favorevoli del giudice amministrativo sia degli altri specializzandi
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti come parametro di liquidazione, ma non ritenuto applicabile come misura del danno per gli specializzandi ante 1991
richiamato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per gli specializzandi in medicina iscritti prima del 1991, il danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie è liquidato secondo la misura fissata dall’art. 11 della l. 370/1999, che opera come quantificazione legale uniforme del pregiudizio.
- La misura della remunerazione spettante ai frequentanti le scuole di specializzazione, per il periodo anteriore all’attuazione normativa, non è ricavabile direttamente dal diritto comunitario, che lascia agli Stati membri la scelta del quantum.
- Non è configurabile una disparità di trattamento solo perché gli specializzandi successivi al 1991 hanno percepito importi più elevati, quando tale differenza si spiega con il diverso regime normativo e con obblighi ulteriori assunti dai secondi.
- In sede di legittimità, censure che mirino a sostituire alla liquidazione legale del danno una diversa quantificazione economica, in contrasto con l’orientamento costante della Corte, sono manifestamente infondate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →