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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34615/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del regolare atto di rinuncia agli atti del giudizio e, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha altresì disposto l'integrale compensazione delle spese, rilevando che la rinuncia era collegata alla legislazione condonistica. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sui termini di accertamento.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione costi dedotti dalla società per operazioni ritenute meramente fittizie, consistenti nell'acquisto di statuette. In particolare, era contestata una sovrafatturazione: il costo annotato era pari a euro 197.499,00, mentre quello effettivamente risultante sarebbe stato di euro 63.152,00. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo intervenuta la decadenza dell'azione accertativa e insussistente il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. La CTR, su appello dell'Agenzia, aveva invece ritenuto operante il raddoppio dei termini e irrilevante l'archiviazione penale, poiché essa avrebbe riguardato l'effettività della fornitura e non la sovrafatturazione. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma successivamente depositava documentazione relativa all'adesione a una definizione agevolata e un atto di rinuncia agli atti sottoscritto anche personalmente dalla parte.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    era la norma invocata per il raddoppio dei termini di accertamento; la CTR ne aveva affermato l'applicabilità, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia agli atti, regolarmente sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente, determina l'estinzione del processo.

  • d.l. n. 118/2019

    richiamato solo come base della definizione agevolata cui la parte dichiarava di avere aderito; la Corte ne ha dato atto ai fini della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente deposita un atto di rinuncia agli atti del giudizio validamente sottoscritto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza procedere all'esame dei motivi di ricorso.
  • La presenza di documentazione relativa a una definizione agevolata non è di per sé sufficiente a dimostrare la coincidenza tra il debito definito e quello oggetto del giudizio; tuttavia, ove vi sia una valida rinuncia agli atti, tale accertamento può restare assorbito dall'estinzione.
  • La rinuncia al ricorso collegata a una disciplina condonistica può giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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