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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50270/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per mancata querela (art. 85 d.lgs. 150/2022) rispetto al reato originariamente contestato (art. 110, 624, 625 n.2 c.p.), ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante (art. 625 n.7 c.p.) formulata dal P.M. in udienza ai sensi dell'art. 517 c.p.p. Il ricorrente deduceva che il giudice aveva illegittimamente equiparato il termine per la querela con limiti temporali alla facoltà/dovere del P.M. di procedere nel dibattimento alla nuova contestazione, e dunque che la decisione del Tribunale di escludere la contestazione suppletiva per "tardività" fosse errata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale abbia equivocato, confondendo procedibilità e prescrizione, e abbia illegittimamente precluso al P.M. il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. La Cassazione ha dichiarato la nullità assoluta dell'operato del giudice del dibattimento in quella parte (artt. 178 e 179 c.p.p.), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione perché si pronunci sulla imputazione rimodulata e sulle relative conseguenze in tema di procedibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare non doversi procedere; usata nella dichiarazione di improcedibilità dal giudice di primo grado.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato nella sentenza impugnata quale norma di riferimento per il proscioglimento/non prosecuzione; la Cassazione ha ritenuto l'uso della norma in combinato disposto con la valutazione sulla querela erroneo nel caso concreto.

  • art. 110 c.p.

    Articolo posto a fondamento della imputazione per concorso di persone nel reato; indicato nel capo d'imputazione originario.

  • art. 624 c.p.

    Norma sostanziale del furto contestato; indicata nell'imputazione originaria.

  • art. 625 c.p. (n. 2 e n. 7)

    N.2 e n.7 richiamate: n.2 (aggravante richiamata nell'imputazione) e n.7 (aggravante per il bene destinato a pubblico servizio) oggetto della contestazione suppletiva del P.M.; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva dell'aggravante n.7 in dibattimento.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    termine di novanta giorni per la proposizione della querela

    Stabilisce il termine per la proposizione della querela nelle fattispecie divenute procedibili a querela; il Tribunale ha ritenuto che il decorso di tale termine precludesse la contestazione suppletiva, interpretazione quella ritenuta errata dalla Cassazione.

  • art. 516 c.p.p.

    Dispositivo tra le "Nuove contestazioni" che disciplina la possibilità di modificare l'imputazione nel dibattimento; la Corte richiama la funzione di tale norma per consentire adeguamenti dell'accusa in base alle prove.

  • art. 517 c.p.p.

    Norma che consente la contestazione di reati concorrenti o circostanze aggravanti in dibattimento; la Cassazione riconosce al P.M. il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva anche quando essa incida sul regime di procedibilità, salvo i limiti costituzionali evidenziati dalla Corte Costituzionale.

  • art. 112 Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; la Corte ne trae argomento a favore del potere-dovere del P.M. di adeguare l'imputazione nel dibattimento.

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    Norme sulle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima del potere del P.M. abbia determinato una nullità assoluta rilevante che comporta l'annullamento della sentenza impugnata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    Rilevata in motivazione per affermare che la contestazione "tardiva" di aggravanti può mutare significativamente il quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità e sulle garanzie dell'imputato; la Corte di Cassazione usa questa pronuncia per confermare la legittimità della contestazione suppletiva in dibattimento e per richiamare le esigenze di tutela difensiva.

Massime di principio

  • Procedibilità e prescrizione sono istituti distinti: il decorso del termine per la querela non impedisce automaticamente al P.M. di formulare in dibattimento una contestazione suppletiva che modifichi il regime di procedibilità.
  • Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere, ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e dell'art.112 Cost., di adeguare l'imputazione in dibattimento anche con nuove contestazioni o aggravanti emerse dagli atti, e il giudice deve decidere sul capo d'imputazione come modificato.
  • Il giudice di merito non può 'precludere' a priori la contestazione suppletiva per presunta tardività basata sul mancato esercizio della querela: se il giudice rifiuta di decidere sul nuovo capo, la decisione è impugnabile per omissione e può determinare nullità.
  • Se la contestazione suppletiva rende il reato procedibile d'ufficio (es. aggravante che riguarda bene di pubblico servizio), il processo deve proseguire sulla base della imputazione rimodulata, dando all'imputato i mezzi difensivi adeguati (termine, produzione di prove, richiesta di riti alternativi quando consentiti).
  • In casi simili, la difesa può chiedere termini e misure difensive (es. tempi per preparare la difesa, richiesta di riti alternativi o di prove supplementari) e, se il giudice elimina o ignora la nuova contestazione, il P.M. o la parte civile possono impugnare per ottenere la declaratoria della nullità o la rinnovazione del giudizio.

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