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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4197/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di Asti (giudizio abbreviato) per il reato di calunnia (art. 368 c.p.). Il Procuratore generale contestava la motivazione della sentenza come apparente e carente, denunciando la violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., per mancato confronto critico con gli elementi probatori e per l'uso di affermazioni apodittiche prive di efficacia dimostrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Torino. Ha rilevato che la motivazione era avulsa dall'analisi delle risultanze processuali e consistva in riferimenti giurisprudenziali e asserzioni apodittiche, configurandosi come motivazione fittizia e insufficiente. È stato altresì precisato che il reato non era prescritto alla data della decisione (prescrizione prevista il 13/02/2022).

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    Norma che disciplina il reato contestato; nella vicenda il giudice di primo grado aveva assolto ritenendo la fattispecie non sussistente, mentre la Corte di legittimità ha valutato la correttezza della motivazione senza pronunciarsi definitivamente sulla sussistenza del reato.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (motivazione)

    La norma impone al giudice l'obbligo di motivare le decisioni con riferimento critico alle prove. La Corte ha ritenuto violato tale obbligo quando la motivazione non confronta adeguatamente le risultanze probatorie, giustificando l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione del giudice deve contenere un confronto critico e specifico con le risultanze probatorie; affermazioni generiche o riferimenti puramente giurisprudenziali senza analisi dei fatti e delle prove sono insufficienti.
  • In caso di motivazione carente o 'fittizia' la Corte di legittimità può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio anche se la decisione è un'assoluzione.
  • Quando si contesta la sussistenza del dolo (es. calunnia), il giudice di merito deve spiegare perché le prove non consentono di ricostruire l'elemento soggettivo; la mera esistenza di 'rapporti cattivi' non basta a escludere il dolo senza adeguata valutazione probatoria.
  • Occorre verificare sempre lo stato di prescrizione: l'annullamento con rinvio non è impedito dalla vicinanza della prescrizione, ma il giudice e le parti devono tenere presente la data di estinzione del reato per evitare inutili rinnovazioni processuali.

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