Cassazione Civile, Ordinanza n. 03514/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado e poi in appello, della domanda di una ex dipendente volta a ottenere il ricalcolo dell'indennità di buonuscita tenendo conto anche del periodo lavorativo 1962-1969 svolto come copista dipendente privato del Conservatore, prima dell'inquadramento nei ruoli. La ricorrente sosteneva che la norma che prevede il mantenimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini del trattamento economico e giuridico dovesse incidere anche sull'iscrizione al Fondo di previdenza e, quindi, sul computo delle quote di indennità. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo e violazione di varie disposizioni di legge sulla disciplina del rapporto e del trattamento previdenziale; omesso esame e violazione degli artt. 1 e 15 del d.P.R. n. 1092/1973; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi. Ha rilevato che, a seguito dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero, mancava in atti l'attestazione di conformità delle copie analogiche della notifica telematica agli originali informatici e, comunque, non risultava provato l'adempimento all'ordine di rinnovo. Tale difetto processuale è stato ritenuto assorbente e ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte pubblica non ha svolto difese. Disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi venivano formalmente incardinati come nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, oltre che violazione di legge.
Legge n. 869 del 1954
Richiamata dalla ricorrente come fonte violata in relazione al computo del trattamento di buonuscita.
art. 23 L. n. 959 del 1962
Richiamato quale base del preteso mantenimento dell'anzianità ante ruolo ai fini del trattamento economico e giuridico.
art. 5 L. n. 789 del 1969
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 2 L. n. 1613 del 1962
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
artt. 1 e 6 d.P.R. n. 1034 del 1984
Richiamati dalla ricorrente tra le disposizioni poste a sostegno del diritto rivendicato.
artt. 1 e 15 d.P.R. n. 1092 del 1973
Richiamati come norme che avrebbero dovuto condurre al diverso computo del trattamento previdenziale.
Invocato nel terzo motivo per contestare la regolazione delle spese.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
comma 1 quater; comma 1-bis
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, dopo l'ordine di rinnovazione della notificazione, non risulta dagli atti la prova dell'avvenuto adempimento.
- La mancanza dell'attestazione di conformità delle copie analogiche della notificazione telematica agli originali informatici impedisce di considerare validamente documentata la notifica, salvo prova di sanatoria o di corretto rinnovo.
- Un vizio processuale assorbente relativo alla notificazione del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito, anche se articolati come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese, ma resta ferma la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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