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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39516/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente deduce violazione o errata applicazione dell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) e carenza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi. Sostiene, in particolare, che: i quattro sottogruppi ("batterie") fossero autonomi e concorrenziali, non già integrante un unico vincolo associativo; le contrattazioni e le dazioni di denaro dimostrerebbero logiche individualistiche incompatibili con l'affectio societatis; la conversazione intercettata del 6/5/2020 proverebbe l'autonomia di un capo batteria; mancherebbe una struttura organizzativa adeguata e una cassa comune; al più si tratterebbe di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse motivato logicamente la sussistenza dei gravi indizi in relazione all'associazione per delinquere: collaborazione fra le "batterie" per soddisfare la clientela e consolidare il mercato nero, indeterminatezza del programma criminoso (ricettazione e riciclaggio di automezzi), presenza di una struttura organizzativa (autorimesse, magazzini, ruoli di smontaggio, imballaggio, trasporto, commercializzazione, fatturazione). Quanto al ruolo del Vincitorio, il Tribunale aveva documentato la sua attività quale collaboratore attivo di Dimmito (smontaggio, imballaggio, gestione magazzini, trasporto, contatti commerciali) e la sua consapevolezza risultante dai rapporti continui con il capo, dal tentativo di contatto durante la perquisizione e dall'uso della propria utenza sui biglietti da visita. La Corte ha inoltre richiamato principi consolidati: l'assenza di una "cassa comune" o di una precisa suddivisione dei ruoli non esclude l'associazione per delinquere; la diversità di interessi personali è mera motivazione a delinquere e non impedisce la configurabilità dell'associazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 comma 1 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Definisce il reato di associazione per delinquere. La Corte ricorda che il reato si caratterizza per un vincolo associativo stabile o tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso e l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima; tali elementi sono ritenuti presenti nel caso concreto

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato. La Corte distingue questa fattispecie dall'associazione per delinquere: il concorso è caratterizzato da accordi occasionali diretti a reati determinati, mentre l'associazione ha finalità durevoli e un programma indeterminato

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi dell'azione cautelare (gravi indizi). La Corte richiama che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in mancanza/manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari. La Corte sottolinea i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari personali, rimandando l'apprezzamento di merito alla valutazione del giudice di merito salvo errori logico-giuridici evidenti

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede le sanzioni processuali per il ricorso inammissibile. La Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra associazione per delinquere e concorso di persone: l'associazione implica un vincolo durevole, un programma indeterminato e una minima struttura organizzativa; il concorso è spesso occasionale e limitato a reati determinati
  • La presenza di pagamenti fra i partecipi o di interessi personali non esclude automaticamente l'associazione per delinquere: la diversità degli scopi personali può essere mera motivazione a delinquere
  • L'assenza di una "cassa comune" o di una ripartizione paritaria dei profitti non impedisce il riconoscimento dell'associazione se esiste un interesse comune durevole e una organizzazione materiale (locali, mezzi, ruoli)
  • Elementi indizianti utili a sostenere l'esistenza di un'associazione: collaborazione continuativa tra gruppi, ruoli ripetuti e specializzati (anche se non rigidamente distinti), mezzi e locali dedicati, gestione logistica e commerciale coordinata, comunicazioni ricorrenti fra i capi e i collaboratori
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla misura cautelare è limitato: non è consentito proporre una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito; occorre dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • Per il difensore, far emergere l'autonomia effettiva dei sottogruppi, l'assenza di rapporti continuativi, l'assenza di coordinamento nelle attività e la mancanza di strumenti/luoghi organizzativi può essere la linea più efficace per contrastare la qualificazione associativa
  • Prove indirette di consapevolezza e partecipazione (contatti durante perquisizioni, uso di utenze su materiali di vendita, ruolo operativo documentato) sono ritenute forti indicatori di adesione consapevole al sodalizio

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