Cassazione Penale, Ordinanza n. 35954/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 28 ottobre 2024, per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975 alla pena di 800 euro di ammenda. La Corte d’appello di Catanzaro, rilevato che la condanna alla sola ammenda era inappellabile, ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. Il ricorso contestava la ricostruzione e la valutazione degli elementi di fatto poste a fondamento della condanna, chiedendone una nuova lettura e l’applicazione di diversi parametri valutativi; non deduceva alcuno dei vizi tassativamente previsti dall’art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: l’impugnazione, pur correttamente qualificata come ricorso per cassazione perché la sentenza di condanna alla sola ammenda non era appellabile, era formulata come gravame di merito e chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, senza denunciare vizi riconducibili all’art. 606 c.p.p. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa correlata all’irritualità dell’impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
con cui l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, alla pena di euro 800,00 di ammenda
La norma individua il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; la decisione in cassazione non ne esamina gli elementi costitutivi.
disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione, qualificato l'atto introduttivo quale ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
L’impugnazione è qualificata secondo il mezzo previsto dalla legge, consentendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
unico mezzo ammesso dalla legge processuale avverso le sentenze di condanna del tribunale in cui è stata applicata (secondo quanto consentito dalle previsioni edittali) la sola pena dell'ammenda, viceversa inappellabili a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Le sentenze di condanna del tribunale che applicano la sola pena dell’ammenda non sono appellabili; contro di esse è ammesso il ricorso per cassazione.
Essa non denuncia alcuno dei vizi tassativamente elencati dall'art. 606 del codice di rito e, oltre a citare un'astratta massima giurisprudenziale, invoca direttamente la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione, rispetto ad essi, di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, come non consentito davanti al giudice di legittimità
Il ricorso per cassazione deve denunciare uno dei vizi tassativi previsti dalla norma; non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione o valutazione degli elementi di fatto.
Alla dichiarata inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nell’irritualità dell’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Le sentenze di condanna del tribunale che applicano la sola pena dell’ammenda sono inappellabili; l’impugnazione deve essere trattata come ricorso per cassazione, secondo la qualificazione consentita dall’art. 568, comma 5, c.p.p.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non deduce alcuno dei vizi tassativamente previsti dall’art. 606 c.p.p. e mira invece a ottenere una nuova ricostruzione o valutazione degli elementi di fatto.
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