Cassazione Penale, Sentenza n. 32602/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione alla sua partecipazione all'associazione, sostenendo in particolare che la sua adesione sarebbe stata di breve durata e che le condotte contestate avrebbero avuto rilevanza sintomatica limitata rispetto all'appartenenza al sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché si trattava di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito (vizi valutativi) non sindacabili in Cassazione. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di Catanzaro, che aveva riscontrato elementi sintomatici dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio (fornitura abituale di stupefacente, collocamento al dettaglio, incarico di riscuotere il prezzo della cessione). La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di comunicazione relativi allo stato di detenzione.
Norme richiamate
La Corte ricorda che ai fini dell'art. 74 la partecipazione al sodalizio può desumersi dalla disponibilità ad essere fornitore abituale o collocatore al dettaglio; non è decisiva la breve durata dell'adesione se sono presenti condotte sintomatiche dell'intraneità al gruppo.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto l'adempimento di comunicazione alla autorità competente circa la mancata cessazione dello stato di detenzione del ricorrente, così come disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del materiale probatorio o dei giudizi di fatto: i motivi devono prospettare rilievi di diritto o vizî di motivazione tali da consentire il sindacato di legittimità.
- La breve durata della partecipazione non esclude automaticamente il reato di associazione: rilevano la qualità e la natura delle condotte (es. fornitura abituale, collocamento, incarico di riscuotere il prezzo) che dimostrano 'intraneità' al sodalizio.
- Nella fase cautelare è sufficiente la presenza di elementi dotati di gravità indiziaria per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, purché la motivazione sia logica e congrua.
- Comportamenti che dimostrano ruoli tipici dell'interno del sodalizio (es. gestione dei pagamenti per conto del capo) sono particolarmente sintomatici della partecipazione associativa e possono giustificare misure cautelari.
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve concentrare i mezzi di impugnazione su profili di diritto o di evidente illogicità/manifesta irragionevolezza della motivazione, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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