Cassazione Penale, Ordinanza n. 36586/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 22 aprile 2026 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2024, con cui era stato condannato a due mesi di arresto per la violazione dell’art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso la necessaria valutazione circa la presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. In appello, tuttavia, la difesa aveva contestato soltanto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, senza prospettare cause di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato sotto due profili. Da un lato, la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità penale sulla base di un percorso argomentativo compiuto, coerente e privo di vizi logico-giuridici, senza lasciare margini di incertezza. Dall’altro, la questione delle cause di non punibilità era estranea al perimetro devoluto con l’appello, nel quale la difesa aveva lamentato esclusivamente l’eccessività della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza dispone inoltre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 30 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di XXXXXXXX XXXXXXX in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 3, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e lo ha, per l’effetto, condannato alla pena di mesi due di arresto
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice della condotta per la quale è stata affermata la responsabilità e irrogata la pena di due mesi di arresto; la Cassazione non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
XXXXXXXX XXXXXXX, con l’assistenza dell’avv. Luigi Bonetti, propone ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata come base processuale del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte dichiara manifestamente infondata la censura proposta.
la dedotta omissione di una verifica in ordine alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità rilevabili ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, lungi dal lasciare residuare margini di incertezza sul punto, perviene all’affermazione positiva della responsabilità penale dell’imputato sulla base di un percorso argomentativo compiuto, coerente e immune da vizi logico-giuridici
La censura relativa all’omessa verifica delle cause di non punibilità non è fondata quando la motivazione della decisione impugnata afferma positivamente la responsabilità con argomentazione compiuta, coerente e priva di vizi logico-giuridici.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
il riferimento a dati sensibili operati nel corpo del presente provvedimento impone che, per l’ipotesi di sua diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del provvedimento, devono essere omessi generalità e altri dati identificativi quando ciò è imposto dalla legge.
Massime di principio
- La doglianza relativa alla mancata applicazione delle cause di non punibilità rilevabili ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è manifestamente infondata se non si confronta con una motivazione che afferma la responsabilità penale mediante un percorso argomentativo compiuto, coerente e immune da vizi logico-giuridici.
- Nel giudizio di cassazione non può essere utilmente introdotta una censura su una questione rimasta estranea al perimetro devoluto con l’atto di appello; nel caso deciso, l’appello aveva contestato soltanto l’eccessività della pena e non aveva prospettato cause di non punibilità.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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