Cassazione Civile, Ordinanza n. 15530/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente agrario)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici da un'università agraria e da alcuni naturali, i quali chiedevano di accertare che un terreno denominato "Casettuccia" avesse natura demaniale e collettiva, di dichiarare l'occupazione abusiva del bene da parte dell'associazione di cacciatori e di reintegrare la collettività nel possesso. L'associazione, destinataria del regolamento preventivo di giurisdizione, sosteneva invece che non fosse in discussione la demanialità del suolo, da ritenersi pacifica, ma la validità ed efficacia del contratto di locazione/concessione richiamato nella delibera del 2009, e quindi che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo. La resistente eccepiva l'inammissibilità del regolamento e, nel merito, sosteneva la giurisdizione del Commissario per gli usi civici. Il ricorso ha quindi posto, come questione centrale, se la domanda fosse diretta principalmente all'accertamento della qualitas soli e della demanialità collettiva, oppure al solo sindacato su un rapporto contrattuale e su atti amministrativi consequenziali.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della resistente, ritenendo ammissibile il regolamento preventivo e insussistente il dedotto difetto di contraddittorio. Nel merito ha affermato che la domanda introdotta davanti al Commissario per gli usi civici aveva ad oggetto principale l'accertamento della natura demaniale e collettiva del bene e che le ulteriori domande relative all'occupazione abusiva, alla restituzione del bene e alla nullità o risoluzione del rapporto concessorio erano solo conseguenze di tale accertamento principale. Perciò ha dichiarato la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici e ha rimesso le parti davanti a quel giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per il regolamento preventivo.
Norme richiamate
requisito di ammissibilità del ricorso
il ricorso è ammissibile quando espone, sia pure sommariamente, fatti e domande proposte
ha consentito la trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero
art. 29 L. n. 1766/1927
attribuisce al Commissario per la liquidazione degli usi civici la giurisdizione sulle controversie relative all'esistenza, natura ed estensione degli usi civici e alla qualità demaniale del suolo
art. 74 R.D. n. 332/1928
richiamato nel giudizio a proposito della misura cautelare del sequestro giudiziario
art. 7 del contratto
richiamato come clausola contrattuale posta a base della richiesta di restituzione del bene
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato nel regolamento preventivo di giurisdizione
Massime di principio
- Le controversie che richiedono l'accertamento principale della natura demaniale collettiva del suolo e della qualitas soli appartengono alla giurisdizione del Commissario per gli usi civici, anche se vengano formulate domande consequenziali di restituzione, reintegrazione o nullità/risoluzione di rapporti sul bene.
- La giurisdizione del giudice amministrativo resta esclusa quando il sindacato sull'atto amministrativo implichi necessariamente un previo accertamento della qualitas del suolo; al contrario, essa può sussistere solo se le censure investono vizi procedimentali o profili che precedono logicamente ogni indagine sulla demanialità.
- In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorso è ammissibile se contiene una sufficiente, anche sommaria, esposizione dei fatti e delle domande, e il difetto di contraddittorio non può essere affermato in modo meramente assertivo.
- Quando la domanda principale ha ad oggetto l'accertamento della demanialità collettiva del bene, le domande accessorie o conseguenziali seguono la giurisdizione del giudice competente sulla questione principale.
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