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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20750/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da un ente comunale per ottenere il ripristino di un cavalcavia danneggiato da un autocarro. La concessionaria stradale chiamò in causa il proprietario e il conducente del veicolo; il proprietario eccepì la prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti e chiamò a sua volta la propria assicuratrice, la quale eccepì l'improcedibilità per mancata previa diffida. Il Tribunale accolse le eccezioni preliminari, dispose l'estromissione della società proprietaria del veicolo e condannò la concessionaria al pagamento delle spese in favore della società estromessa, liquidandole in misura contenuta. In appello la società estromessa contestò solo la liquidazione delle spese, sostenendo che, trattandosi di causa di valore indeterminabile, il giudice non poteva applicare uno scaglione inferiore a quello minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014; la Corte d'appello respinse il gravame. In cassazione la società ricorrente dedusse, con un primo motivo, la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice e profili di incostituzionalità dell'art. 62 d.l. n. 69/2013; con un secondo motivo denunciò la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che, per le cause di valore indeterminabile, la liquidazione non potesse scendere sotto il minimo previsto dallo scaglione di riferimento. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto, ritenendo erronea la liquidazione delle spese operata applicando uno scaglione inferiore a quello previsto per le cause di valore indeterminabile; il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che, una volta qualificata la causa come di valore indeterminabile, il giudice non può liquidare i compensi sulla base di uno scaglione inferiore a quello minimo stabilito dal d.m. n. 55/2014, potendo semmai aumentare il valore in presenza di particolare importanza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulla nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; il motivo è rimasto assorbito e non esaminato nel merito

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice

  • art. 62 d.l. 21 giugno 2013 n. 69

    invocato dalla ricorrente ai fini della censura di incostituzionalità relativa alla partecipazione del giudice ausiliario al collegio

  • artt. 3 e 106, comma 2, Cost.

    richiamati dalla ricorrente nel prospettare la questione di legittimità costituzionale del regime di composizione del collegio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, quale norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite

  • art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    considerato dalla Corte quale parametro per la determinazione dei compensi in relazione al valore e alla complessità della controversia

  • art. 5, comma 6, d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    interpretato nel senso che le cause di valore indeterminabile devono essere considerate di regola non inferiori a euro 26.000 e non superiori a euro 260.000, con possibile aumento fino a euro 520.000 nei casi di particolare importanza

Massime di principio

  • Quando il giudice qualifica la causa come di valore indeterminabile, la liquidazione dei compensi non può essere effettuata applicando uno scaglione inferiore a quello minimo previsto dalla tariffa forense per tale categoria di controversie.
  • Per le cause di valore indeterminabile, il parametro tariffario di base è quello fissato dal d.m. n. 55/2014, art. 5, comma 6; il valore può essere elevato solo nei casi di particolare importanza, non ridotto al di sotto del minimo legale.
  • Se il motivo di ricorso che investe la liquidazione delle spese è fondato, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.
  • La qualificazione del valore della causa incide direttamente sulla corretta liquidazione delle spese di lite e costituisce un limite vincolante per il giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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