Cassazione Civile, Ordinanza n. 14880/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda origina dal deposito, da parte della società debitrice, di domanda di ammissione al concordato preventivo. Il Tribunale, dopo aver richiesto chiarimenti e integrazioni, ha dichiarato inammissibile la domanda e, su richiesta della Procura della Repubblica, ha dichiarato il fallimento della società. L'amministratore unico della società ha proposto reclamo contro la decisione, ma la Corte d'appello lo ha rigettato, ritenendo: che il debitore fosse stato posto in condizione di difendersi; che la natura liquidatoria del concordato emergesse dalla relazione dell'attestatore; che le criticità, incompletezze e incoerenze della relazione non fossero state seriamente confutate. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 18, 160 e 162-bis l.fall. per asserita indebita sindacabilità della fattibilità economica del piano; 2) violazione dell'art. 162 l.fall. per nullità del decreto di inammissibilità in difetto di audizione del debitore, che non poteva essere sostituita da richieste di integrazione documentale; 3) violazione degli artt. 160 e 161 l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, per errata qualificazione del concordato come liquidatorio anziché in continuità e per mancata considerazione della corretta attestazione del professionista; 4) omesso esame circa la mancata ammissione di richieste istruttorie e la convocazione dei creditori; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese e per la mancata esplicitazione dei criteri di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, e inammissibile il terzo. In sintesi, ha affermato che il giudice di merito non aveva sindacato la convenienza economica del piano, ma aveva svolto un legittimo controllo di legalità sulla completezza, attendibilità e coerenza della relazione attestativa e sulla fattibilità giuridica della proposta; ha inoltre ritenuto rispettato il diritto di difesa del debitore, poiché la società era stata convocata e resa edotta delle criticità da integrare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di decisività e generico, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La condanna alle spese è stata confermata in base al principio di soccombenza; è stata altresì disposta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne accoglie la censura.
Richiamato con riferimento alla disciplina della proposta concordataria e alla distinzione tra fattibilità giuridica e convenienza economica.
La relazione del professionista deve fornire corretta informazione al ceto creditorio; il giudice può verificarne completezza e comprensibilità.
La relazione attestativa deve essere aggiornata e illustrare verifiche effettuate, metodologia e criteri seguiti; il controllo del giudice riguarda la sua riconducibilità al modello legale.
La convocazione del debitore in sede di ammissione consente il rispetto del diritto di difesa; la mancata audizione non è ravvisata nel caso concreto.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte esclude che sia stato violato il perimetro del controllo giudiziale.
La condanna alle spese discende dal principio di soccombenza; il ricorrente non ha dimostrato violazioni dei limiti tabellari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di ammissione al concordato preventivo, il tribunale non valuta la convenienza economica della proposta, riservata ai creditori, ma può sindacare la fattibilità giuridica e la conformità della proposta alle norme inderogabili e alla causa concreta dell'istituto.
- Il controllo giudiziale sulla relazione del professionista attestatore riguarda la completezza dei dati aziendali, la comprensibilità dei criteri di giudizio, l'aggiornamento dell'elaborato e la coerenza delle verifiche svolte, al fine di garantire un'informazione corretta e consapevole dei creditori.
- Non è necessario che il debitore sia sentito in una forma rituale autonoma se risulta che è stato convocato e posto in condizione di conoscere e contrastare le criticità della proposta mediante invito a integrare piano e documenti; ciò è sufficiente a preservare il diritto di difesa.
- È inammissibile la censura di legittimità che si limiti a riproporre la bontà della proposta senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza spiegarne la decisività nel caso concreto.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la contestazione della liquidazione richiede la specifica allegazione di uno scostamento dai parametri o dai limiti tabellari.
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