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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 744/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur riqualificando il fatto come favoreggiamento (art. 379 c.p.), ha confermato la pena inflitta in primo grado. Ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art. 157 c.p. e vizio di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine di prescrizione di sei anni era decorso dall'ultimo atto interruttivo (sentenza di primo grado del 27/02/2014) e denunciando contraddizione tra motivazione (dove si afferma l'estinzione) e dispositivo (che conferma la condanna); (2) mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello sul trattamento sanzionatorio, in particolare omessa valutazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 (n.4 o n.6 indicati nel ricorso) e della richiesta di riconsiderazione del bilanciamento tra attenuanti e recidiva, nonché del valore esiguo del bene sottratto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto infondato il primo motivo (prescrizione) perché la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello, tenuto conto della rilevanza della recidiva sul calcolo dei termini e dell'effetto interruttivo della citazione in appello; ha altresì richiamato il principio secondo cui, se dispositivo e motivazione non sono formati contestualmente, il dispositivo prevale sulla motivazione. Invece ha ritenuto fondato il secondo motivo per omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio (mancata valutazione del valore esiguo del bene e del bilanciamento attenuanti/recidiva), ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio su quel punto; il resto della sentenza è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Il giudice di legittimità ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla pronuncia di appello, anche perché la recidiva contestata incide sul calcolo del termine prescrizionale; pertanto la sola affermazione in motivazione della prescrizione non poteva prevalere se il dispositivo, formato come espresso atto decisorio, confermava la condanna.

  • art. 62 n.6 cod. pen. (e art. 62 n.4 citato nel ricorso)

    Le attenuanti generiche che risultino 'equivalenti' alla recidiva non impediscono che la recidiva sia considerata applicata ai fini del calcolo della prescrizione: se il bilanciamento produce mera equivalenza e la circostanza aggravante paralizza l'attenuante, la recidiva va computata.

  • art. 69 cod. pen.

    Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può produrre l'effetto per cui un'aggravante, benché bilanciata, paralizza l'effetto di un'attenuante; in tale ipotesi l'aggravante si considera applicata anche ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 160 comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato che il decreto di citazione in appello rientra nella nozione di 'citazione a giudizio' e ha effetto interruttivo ai fini della prescrizione.

  • art. 379 cod. pen.

    La fattispecie è stata riqualificata in favoreggiamento; la Corte ha valutato la prescrizione e il trattamento sanzionatorio sulla base di tale qualificazione.

Massime di principio

  • Se dispositivo e motivazione sono redatti separatamente e non contestualmente, in caso di conflitto prevale il dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice.
  • Quando il giudice d'appello riconosce la recidiva e la bilancia con attenuanti in termini di equivalenza, la recidiva può comunque essere considerata applicata ai fini del computo della prescrizione poiché può paralizzare l'effetto dell'attenuante.
  • La citazione in appello (decreto di citazione in appello) è atto interruttivo della prescrizione e va computata nel calcolo dei termini prescrizionali.
  • L'omessa o insufficiente motivazione su specifici mezzi di impugnazione relativi al trattamento sanzionatorio (es. valutazione del valore esiguo del bene, bilanciamento attenuanti/aggravanti) determina l'annullamento parziale con rinvio per colmare la lacuna motivazionale.
  • In casi di apparente contraddizione tra motivazione e dispositivo è necessario verificare se dispositivo e motivazione siano stati formati contestualmente: se sì, la motivazione può integrare o interpretare il dispositivo; se no, il dispositivo prevale.

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