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Sentenza

Sentenza n. 2547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda), 8 aprile 2024, n. 2918, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato la decadenza dall'impiego del dirigente con funzioni di comandante della Polizia Municipale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza con cui era stato annullato il provvedimento di decadenza dall'impiego, adottato ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 3/1957, per la presunta produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il primo motivo contestava che il Comune non potesse accertare autonomamente, salvo i casi di invalidità immediatamente evidente, la mancanza dei requisiti di accesso risultanti dai titoli di studio e dai contratti prodotti nella procedura concorsuale. Il secondo motivo sosteneva la manifesta invalidità della laurea triennale conseguita presso un'università telematica privata nel 2006, perché rilasciata anteriormente alla scadenza della durata normale del corso decorrente dall'accreditamento. Ulteriori censure riguardavano l'invalidità del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, asseritamente utilizzato per affidare compiti gestionali e di rappresentanza propri di funzionari e dirigenti, nonché l'invalidità derivata delle successive esperienze professionali e dei titoli di servizio. Il Comune sosteneva che la decadenza fosse vincolata, non soggetta a limiti temporali né alla necessità di un previo annullamento degli atti e che l'amministrazione datrice di lavoro potesse verificare in ogni tempo la validità sostanziale dei titoli.

La decisione

L'appello è stato integralmente rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato la decadenza prevista dall'art. 127, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 3/1957 come provvedimento vincolato, distinto dall'autotutela e dall'annullamento d'ufficio, poiché non implica una ponderazione discrezionale di interessi pubblici ed è indipendente da colpa o dolo dell'interessato. Tuttavia, il potere di verifica dell'amministrazione è circoscritto ai limiti propri dei controlli che essa avrebbe potuto esercitare nella fase concorsuale o di assunzione. L'amministrazione può accertare autonomamente la falsità documentale e i vizi di invalidità insanabile quando risultino immediatamente dall'esame della documentazione o da informazioni acquisite presso l'autorità o il soggetto che ha formato l'atto. Non può invece svolgere un riesame complesso delle valutazioni di ammissibilità già compiute, né disapplicare atti amministrativi o contratti divenuti definitivi e mai annullati. Nel caso concreto, il Comune aveva svolto un'indagine ampia e complessa sulla validità di più titoli di studio e di servizio, senza che i relativi vizi emergessero immediatamente dalla documentazione. L'operazione si era quindi tradotta nella disapplicazione di atti e provvedimenti mai contestati o annullati, eccedendo i limiti del potere di accertamento della decadenza. Le spese sono state compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 127, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 3/1957

    che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

    La decadenza dall'impiego è un provvedimento vincolato, distinto dall'autotutela, adottabile indipendentemente dalla colpa o dal dolo dell'interessato, ma solo sulla base di falsità o vizi di invalidità insanabile accertabili nei limiti propri della verifica dei requisiti di assunzione.

  • artt. 1421 e 1422 c.c.

    nullità genetica dei contratti e degli atti giuridici

    Il richiamo alla rilevabilità della nullità da parte di chiunque vi abbia interesse e alla sua imprescrittibilità non consente di estendere senza limiti il potere dell'amministrazione di riesaminare titoli, atti e contratti utilizzati per l'assunzione pubblica.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    limiti e condizioni dettate dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990

    Quando l'amministrazione intenda riesaminare proprie precedenti valutazioni o decisioni erronee relative alla procedura selettiva, deve agire mediante autotutela nel rispetto dei relativi presupposti e limiti, anche temporali; tali limiti possono essere superati, in particolare, in presenza di falsa rappresentazione dei fatti o falsità di dichiarazioni sostitutive accertata con sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • La decadenza dall'impiego pubblico per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile è un provvedimento vincolato e non costituisce una forma speciale di annullamento d'ufficio o di autotutela; pertanto, non richiede una ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico e prescinde dallo stato soggettivo dell'interessato.
  • Nell'applicare la decadenza dall'impiego, l'amministrazione può accertare autonomamente la falsità documentale o l'invalidità insanabile soltanto quando il vizio emerga immediatamente dall'esame degli atti o da informazioni acquisite presso il soggetto che li ha formati, secondo modalità analoghe ai controlli esercitabili nella fase concorsuale o di assunzione.
  • Il potere di dichiarare la decadenza non consente all'amministrazione di riesaminare in modo complesso le valutazioni di ammissibilità già compiute nella procedura selettiva, né di trasformare un errore valutativo sul possesso dei requisiti in un accertamento di invalidità insanabile.
  • L'amministrazione non può disapplicare, ai fini della decadenza dall'impiego, atti amministrativi o titoli divenuti definitivi e mai annullati dall'autorità emanante o dal giudice, salvo i limitati casi in cui la falsità o l'invalidità insanabile siano immediatamente rilevabili.
  • Quando il riesame riguarda proprie precedenti decisioni amministrative erronee adottate nella procedura selettiva, l'amministrazione deve utilizzare gli strumenti dell'autotutela decisoria e rispettarne i presupposti, le condizioni e i limiti temporali; la mera ritenuta invalidità del titolo non equivale a falsa rappresentazione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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