Cassazione Penale, Ordinanza n. 04156/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il soggetto ha proposto personalmente reclamo, poi riqualificato in ricorso per cassazione, avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 35 ord. pen. dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. La Corte rileva però che il ricorso è stato introdotto personalmente dopo l'entrata in vigore della disciplina modificata dalla legge n. 103 del 2017, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che richiede la difesa tecnica per il ricorso per cassazione. Il motivo decisivo della declaratoria di inammissibilità è quindi il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre personalmente l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha trattato l'impugnazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, poiché proposto personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
norma richiamata come base del decreto impugnato in sede di sorveglianza
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile
novella che ha modificato il regime processuale richiamato dalla Corte
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
prevede il difetto di legittimazione a proporre personalmente il ricorso per cassazione dopo la riforma, imponendo la difesa tecnica
in caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata per il criterio relativo alla sussistenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, quando la disciplina vigente richiede il ministero di un difensore abilitato, è inammissibile per difetto di legittimazione.
- La verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione può essere effettuata e definita de plano quando la causa di inammissibilità emerge in modo immediato dagli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'errore processuale.
- Quando l'impugnazione è proposta in violazione delle forme imposte dalla legge dopo una modifica normativa già vigente al momento del ricorso, non può essere esaminato il merito della doglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →