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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04156/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il soggetto ha proposto personalmente reclamo, poi riqualificato in ricorso per cassazione, avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 35 ord. pen. dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. La Corte rileva però che il ricorso è stato introdotto personalmente dopo l'entrata in vigore della disciplina modificata dalla legge n. 103 del 2017, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che richiede la difesa tecnica per il ricorso per cassazione. Il motivo decisivo della declaratoria di inammissibilità è quindi il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre personalmente l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha trattato l'impugnazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, poiché proposto personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35 ord. pen.

    norma richiamata come base del decreto impugnato in sede di sorveglianza

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile

  • legge n. 103 del 2017

    novella che ha modificato il regime processuale richiamato dalla Corte

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    prevede il difetto di legittimazione a proporre personalmente il ricorso per cassazione dopo la riforma, imponendo la difesa tecnica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio relativo alla sussistenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, quando la disciplina vigente richiede il ministero di un difensore abilitato, è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • La verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione può essere effettuata e definita de plano quando la causa di inammissibilità emerge in modo immediato dagli atti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'errore processuale.
  • Quando l'impugnazione è proposta in violazione delle forme imposte dalla legge dopo una modifica normativa già vigente al momento del ricorso, non può essere esaminato il merito della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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