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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21247/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che gli aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra diversi fatti-reato. Dalla motivazione emerge che i reati interessati erano condotte di ricettazione, rapina e violazioni della disciplina sugli stupefacenti, commesse in un arco temporale di circa due anni ma inserite in una più ampia vicenda criminale protrattasi per venti anni. Con l'unico motivo di ricorso si contestava la valutazione di merito compiuta dal giudice dell'esecuzione, deducendo in sostanza l'erroneo diniego della continuazione e, per quanto si ricava dal testo, richiamando anche la condizione di tossicodipendenza come elemento idoneo a sostenere l'unicità del disegno criminoso. La Corte rileva però che tali censure mirano a una rivalutazione del merito, sono generiche o manifestamente infondate e non contrastano efficacemente gli indici valorizzati dal giudice di merito: distanza cronologica, diversità delle modalità esecutive, eterogeneità dei beni giuridici lesi e assenza di elementi sintomatici di un programma criminoso unitario fin dall'inizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra i reati, evidenziando che il lungo intervallo temporale, la diversità delle condotte e dei beni giuridici, nonché la mancanza di elementi sintomatici di un unico disegno criminoso, impedivano il riconoscimento dell'art. 81, comma 2, c.p. La Corte ha inoltre osservato che la dedotta tossicodipendenza non era stata documentalmente provata nel fascicolo e, in ogni caso, non comporta automaticamente l'applicazione della continuazione, potendo al più costituire un elemento da valutare unitamente agli altri requisiti richiesti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede un unico disegno criminoso; non può essere riconosciuta quando mancano elementi sintomatici della programmazione unitaria sin dall'inizio e quando gli indici fattuali depongono per condotte autonome e distanti nel tempo.

  • art. 671 c.p.p.

    istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

    L'istanza di applicazione della continuazione in executivis deve essere sostenuta da elementi allegati e, se si invoca una condizione personale come la tossicodipendenza, essa deve risultare documentalmente.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    art. 52 d.lgs.196/03 e ss.mm.

    È richiamato l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per giustificare la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01

    Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01

    Lo stato di tossicodipendenza, se documentato, non determina automaticamente la continuazione, ma può essere solo uno degli elementi da valutare.

  • Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01

    Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01

    La tossicodipendenza non comporta di per sé il riconoscimento della continuazione e rileva solo se correlata ai criteri dell'unicità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla continuazione, la distanza temporale tra i reati è un indice probatorio rilevante che può ostare al riconoscimento del vincolo, soprattutto quando i fatti si collocano in un arco di tempo ampio e non emergono elementi di segno contrario.
  • La continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. non può essere riconosciuta sulla base della sola omogeneità soggettiva del reo o di sue condizioni personali: occorre la prova di un unico disegno criminoso originario o comunque di una programmazione unitaria dei fatti successivi.
  • La tossicodipendenza, anche se documentata, non integra automaticamente il vincolo della continuazione; essa può assumere rilievo solo come elemento indiziario, e solo in rapporto a reati collegati alla dipendenza e nel rispetto delle altre condizioni richieste dall'istituto.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazioneOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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