Cassazione Penale, Sentenza n. 25056/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di rapina aggravata e della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. 110/1975, con riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del danno, ritenuta prevalente sulle aggravanti e sulla recidiva qualificata, e con irrogazione della pena di anni tre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 700 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 62 n. 4 e 62-bis c.p., nonché agli artt. 3 e 27 Cost. come interpretati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141/2023. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe illegittimamente scisso il giudizio di comparazione in due fasi: prima l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva/aggravanti, poi la diminuzione per l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Tale metodo avrebbe depotenziato l'effetto favorevole delle attenuanti, riproducendo sostanzialmente il risultato precluso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha rimosso il divieto di prevalenza dell'art. 62 n. 4 c.p. sulla recidiva reiterata. La Corte di merito avrebbe quindi violato il meccanismo unitario di bilanciamento dell'art. 69 c.p. e compresso il principio di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata previsto dall'art. 69, comma 4, c.p. è stato progressivamente inciso da plurimi interventi della Corte costituzionale, ma non è venuto meno in via generale per le attenuanti generiche. In particolare, la sentenza n. 141/2023 ha inciso sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non sulle attenuanti generiche. Ne consegue che, quando tra le attenuanti concorrenti con la recidiva reiterata ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza e un'altra per la quale il divieto permane, il giudizio di comparazione può essere scisso in due momenti: prima il bilanciamento in equivalenza tra recidiva e le attenuanti soggette al divieto, poi l'applicazione della diminuzione per l'attenuante non soggetta a quel divieto, se ritenuta prevalente. La soluzione adottata dai giudici di merito è stata dunque considerata conforme a diritto. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il giudizio di comparazione tra circostanze può essere articolato secondo il regime legale delle circostanze concorrenti; il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata permane per le attenuanti generiche, mentre per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non opera a seguito della declaratoria costituzionale richiamata.
Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; nel caso concreto non è più soggetta al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023.
Attenuanti generiche; restano soggette al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata.
Recidiva reiterata, rispetto alla quale opera ancora il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena, ma non ritenuto violato dalla soluzione applicata.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla finalità rieducativa della pena, ma non ritenuto violato dalla soluzione applicata.
Aggravante contestata nel procedimento di merito per il delitto di rapina aggravata.
Contravvenzione contestata e confermata nei giudizi di merito.
sentenza Corte cost. n. 141/2023
Ha eliminato il divieto di prevalenza dell'art. 62 n. 4 c.p. sulla recidiva reiterata, ma non ha travolto in via generale il meccanismo dell'art. 69, comma 4, c.p.
sentenza Corte cost. n. 74/2016
Richiamata come precedente intervento demolitorio sul divieto di prevalenza in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.
sentenza Corte cost. n. 73/2020
Richiamata come precedente intervento demolitorio relativo alla diminuente di cui all'art. 89 c.p.
sentenza Corte cost. n. 55/2021
Richiamata come precedente intervento demolitorio relativo all'art. 116, comma 2, c.p.
sentenza Corte cost. n. 188/2023
Richiamata come precedente intervento demolitorio relativo all'art. 648-ter.1, comma 2, c.p.
sentenza Corte cost. n. 56/2025
Richiamata come precedente intervento demolitorio relativo all'art. 625-bis c.p.
sentenza Corte cost. n. 86/2024
Richiamata in relazione all'attenuante del fatto di lieve entità nella rapina.
sentenza Corte cost. n. 72/2026
Richiamata in relazione all'attenuante dell'integrale riparazione del danno.
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
Richiamata per affermare la persistente legittimità del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano
Richiamata per il medesimo principio sul divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, C.
Richiamata per il principio della scissione in due momenti del giudizio di comparazione quando concorrono circostanze soggette a disciplina differenziata rispetto al divieto di prevalenza.
Sez. 5, n. 33992 del 23/05/2024, Conti
Richiamata in senso conforme sul bilanciamento bifasico.
Sez. 7, n. 11421 del 06/02/2024, Mucci
Richiamata in senso conforme sul bilanciamento bifasico.
Sez. 7, n. 30053 del 06/06/2023, Ancinelli
Richiamata in senso conforme sul bilanciamento bifasico.
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena
Richiamata quale autorevole precedente sul giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti privilegiate, con previa applicazione del bilanciamento alle circostanze soggette a comparazione.
Massime di principio
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata non viene automaticamente eliminato da una declaratoria di incostituzionalità riferita a una specifica attenuante: l'effetto demolitorio resta circoscritto alla norma o alla circostanza oggetto della decisione costituzionale.
- Quando concorrono più attenuanti nei confronti di una recidiva reiterata, alcune soggette al divieto di prevalenza e altre no, il giudizio di comparazione può essere articolato in due fasi: prima il bilanciamento tra recidiva e attenuanti coperte dal divieto, poi l'applicazione della diminuzione per l'attenuante non soggetta a divieto, se ritenuta prevalente.
- Le attenuanti generiche restano soggette al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata, perché non sono assimilabili alle attenuanti che la Corte costituzionale ha espressamente sottratto a quel vincolo.
- La scissione bifasica del giudizio di comparazione non viola di per sé l'art. 69 c.p. quando è necessaria per rispettare regimi differenziati delle singole circostanze concorrenti.
- La sentenza costituzionale che rimuove il divieto di prevalenza per una specifica attenuante non travolge, in via di sistema, l'intera disciplina dell'art. 69, comma 4, c.p.
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