Cassazione Penale, Sentenza n. 37452/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara. Si contestava la declaratoria di inammissibilità per mancata specificità dei motivi ex art.581 c.p.p., sostenendo che i rilievi erano sufficientemente articolati rispetto alle motivazioni di primo grado (in particolare: richiesta di riqualificazione nella ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, DPR n.309/1990; riconoscimento dell'attenuante ex art.114 c.p.; mancata estensione massima delle circostanze attenuanti generiche; e richiesta di correzione di un ipotetico errore di calcolo). Il difensore lamentava che l'onere di specificità dovesse essere parametrato alla sinteticità delle motivazioni del Tribunale di Ferrara.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione da parte della Corte d'appello del principio secondo cui l'atto di appello deve enunciare, per ciascuna richiesta, rilievi critici puntuali rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nella decisione impugnata. Nel caso concreto l'atto di appello non ha confutato specificamente i dettagliati accertamenti del Tribunale (tra cui il rilevante numero di dosi rinvenute, il grado di purezza e il coinvolgimento nel traffico condiviso con il coniuge), né ha fornito elementi per giustificare la derubricazione o il riconoscimento delle attenuanti come richiesto. Per tale motivo la declaratoria di inammissibilità è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990
art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990 (reato di riferimento per la condanna)
Norma sostanziale che definisce il reato contestato; la Corte ha richiamato gli elementi fattuali (quantità e purezza) per escludere la lieve entità
art. 581 c.p.p., comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n.150)
art. 581 c.p.p., comma 1-bis (specificità dei motivi di appello)
Richiede che per ogni richiesta di gravame siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato; la Corte ha applicato questo requisito per dichiarare l'inammissibilità
art. 606, lett. b) c.p.p. (motivo di ricorso per cassazione invocato)
Richiamato quale criterio formale del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse idonea a dimostrare la violazione denunciata
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. (richiamato nel ricorso)
Norma relative all'atto di impugnazione; la Corte ha considerato che l'atto di appello non avesse la specificità richiesta
art. 114 c.p. (attenuante invocata)
art. 114 c.p. (attenuante richiamata dall'appellante)
La Corte ha ritenuto che non fosse stato fornito alcun elemento specifico a confutare la valutazione del primo giudice circa l'assenza di un apporto minimale tale da giustificare l'attenuante
art. 616 c.p.p. (onere a carico del ricorrente per cause di inammissibilità)
Consente la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato l'articolo disponendo il pagamento di euro 3.000,00
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 8825/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (principio sulla specificità dell'appello)
Ribadisce che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi in relazione alle ragioni della decisione impugnata; la Corte di Cassazione ha richiamato e applicato questo orientamento
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 12727/2019
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019 (ulteriore principio interpretativo)
Affermato che il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non condivide la valutazione impugnata; principio richiamato dalla Corte
Massime di principio
- L'appello deve enunciare per ciascun capo e punto impugnato i rilievi critici in forma puntuale ed esplicita: la mera indicazione del punto di pronuncia senza argomentazione specifica rende l'impugnazione inammissibile
- Il livello di dettaglio richiesto nell'atto di appello è proporzionato alla specificità con cui il primo giudice ha motivato la decisione: decisioni molto dettagliate richiedono censure altrettanto dettagliate
- Per ottenere la derubricazione (es. lieve entità) o il riconoscimento di attenuanti è necessario confrontarsi puntualmente con gli elementi fattuali ed argomentativi usati dal primo giudice (quantità, grado di purezza, ruolo nell'organizzazione, ecc.)
- Contestazioni generiche su valutazioni di merito (es. 'errata valutazione delle prove' o 'eccessività della pena') sono inefficaci se non accompagnate da precise indicazioni su dove e come la motivazione del giudice sarebbe viziata
- Se si invoca un errore materiale o di calcolo, l'appello deve contenere la correzione proposta e la dimostrazione numerica concreta, non una semplice asserzione
- Il difensore deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla sanzione per inammissibilità (art.616 c.p.p.), evitando impugnazioni formali o non sufficientemente fondate
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