Cassazione Penale, Sentenza n. 8985/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda di ammissione del credito vantato dal Vitale nei confronti della 3G Costruzioni s.r.l., sottoposta a confisca di prevenzione. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 e censurava la motivazione del Tribunale in ordine alla mancata prova del nesso di strumentalità del credito rispetto alle attività illecite dell'associazione mafiosa (in particolare riferite a Antonino Maranzano e al ruolo di "testa di legno" attribuito a Francesco Gottuso), nonché contestava la negazione della sua buona fede e la mancata considerazione della lecita provenienza delle somme e della documentazione probatoria prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito e difettassero dei presupposti di specificità richiesti per la cassazione in materia di misure di prevenzione. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rigetto della domanda, individuando plurimi elementi di fatto idonei a dimostrare la strumentalità del credito (partecipazione del Maranzano al sodalizio mafioso, riconducibilità della società al Maranzano, ruolo di "testa di legno" del Gottuso, contemporaneità tra credito e manifestazione della pericolosità, mancata trascrizione del preliminare, versamenti superiori a quanto pattuito, lunga astensione dal promuovere azioni per il definitivo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
La norma è stata richiamata in relazione ai criteri per l'ammissione del credito nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'assenza di prova dell'estraneità del credito agli scopi illeciti dell'associazione, valutando indici di strumentalità e la mancanza di buona fede del creditore
art. 606, lett. e) c.p.p.
Richiamato per ricordare i limiti del ricorso per cassazione: non sono deducibili in cassazione vizi meramente motivazionali o di fatto salvo che integrino violazione di legge
Richiamato in relazione all'ipotesi di motivazione assente o apparente: la Corte precisa che solo la totale omissione di confronto con argomentazioni potenzialmente decisive integra violazione di legge
Applicato per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità e per la sanzione pecuniaria equitativamente fissata
Massime di principio
- La cassazione in materia di misure di prevenzione è ammessa solo per violazione di legge: non è il canale per rinnovare la valutazione di merito sui fatti o per contestare apprezzamenti probatori adeguatamente motivati.
- Per ottenere l'ammissione di un credito verso soggetti sottoposti a confisca preventiva, il creditore deve fornire prove specifiche della liceità del credito e della sua buona fede; indici contrari (es. intestazioni fittizie, versamenti eccedenti, mancata registrazione di atti, lunga inerzia nell'azione) possono suffragare la strumentalità del credito.
- La buona fede del creditore non si presume automaticamente: la documentazione sulla provenienza dei fondi e un comportamento diligente (es. registrazione/trascrizione del preliminare, iniziative per il definitivo) rafforzano la tesi di legittimità; al contrario, l'assenza di tali elementi può essere valutata negativamente.
- Non è richiesto al creditore di compiere indagini investigative straordinarie sulle attività occulte del debitore, ma è valutata la conoscibilità della pericolosità e gli elementi obiettivamente disponibili all'epoca dell'operazione.
- Gli elementi sintomatici della strumentalità possono essere plurimi e concorrenti: la ricostruzione motivata del giudice di merito che li affronti in modo coerente è difficile da superare in cassazione salvo profili di illegittimità di diritto.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario contestare specificamente violazioni normative concrete; la mera enunciazione di errori di fatto o di motivazione generica è inammissibile.
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