Cassazione Civile, Ordinanza n. 09408/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite origina dalla successione di contratti stipulati da un lavoratore proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili con un comune siciliano, contratti che la Corte d'appello aveva qualificato come rapporti speciali di matrice assistenziale e finalizzati alla stabilizzazione, sottraendoli alla disciplina ordinaria dei contratti a termine e quindi alla direttiva 1999/70/CE e al d.lgs. n. 368 del 2001. Il lavoratore ha dedotto invece di essere stato impiegato, in concreto, in mansioni ordinarie e impiegatizie all'interno dell'organizzazione comunale, con inserimento stabile nelle esigenze istituzionali dell'ente, e ha sostenuto che i rapporti, per caratteristiche concrete e clausole contrattuali, fossero in realtà normali contratti a tempo determinato soggetti alla disciplina nazionale ed eurounitaria contro l'abuso della reiterazione. Ha inoltre contestato l'interpretazione delle norme regionali invocate dalla Corte d'appello, deducendo il rilievo dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2010, che richiama espressamente l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e il d.lgs. n. 368 del 2001, nonché la rilevanza dei principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla CGUE; in via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale se il quadro eurounitario fosse dubbio. Il resistente ha proposto ricorso incidentale su motivazione apparente, prescrizione, quantum dovuto e spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, cassando la sentenza di appello con rinvio, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore nei primi due motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Messina e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà accertare se i rapporti in questione fossero effettivamente riconducibili alla disciplina dei lavori socialmente utili ovvero, per la loro concreta conformazione, a normali contratti a tempo determinato soggetti alla disciplina nazionale ed eurounitaria; dovrà inoltre verificare gli effetti della successiva stabilizzazione, valutando se essa sia idonea a integrare una misura riparatoria dell'illecito solo in presenza di una stretta correlazione causale con l'abuso dedotto. Il ricorso incidentale dell'ente è stato dichiarato integralmente inammissibile, sia per difetto di specifica censura della ratio decidendi sia per carenze di deduzione dei vizi denunciati.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche; la qualificazione interna del rapporto non esclude la tutela se il rapporto è sostanzialmente un contratto a termine soggetto al divieto di abuso
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
impone agli Stati membri di introdurre misure idonee a prevenire e sanzionare l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine; la nozione di lavoratore e di contratto a termine va letta in modo ampio e funzionale all'effetto utile della direttiva
costituisce la disciplina nazionale attuativa del lavoro a termine; la sua esclusione ad opera della normativa regionale non impedisce la verifica della compatibilità del concreto rapporto con il diritto dell'Unione
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36
richiamato dalla normativa regionale più recente in materia di lavoro flessibile; la Corte lo valorizza come indice di conformità al diritto eurounitario
l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina instaurazione di un rapporto di lavoro; tale disciplina vale solo per i veri LSU e per i rapporti che restino nell'alveo assistenziale-progettuale
ribadisce la natura speciale e assistenziale del rapporto LSU, non assimilabile automaticamente al lavoro subordinato
d.lgs. n. 468 del 1997, artt. 7 e 8
costruiscono il modello originario dell'impiego in lavori socialmente utili come rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa, non come ordinario rapporto di lavoro
d.lgs. n. 150 del 2015, art. 26
successiva disciplina che prevede l'impiego diretto dei lavoratori LSU al fine di mantenere e sviluppare le competenze acquisite, mediante convenzioni con le amministrazioni
legge regionale n. 85 del 1995, artt. 11 e 12
consente contratti di diritto privato a termine e/o part-time per progetti di utilità collettiva; la Corte d'appello li aveva letti in chiave assistenziale, ma la Cassazione evidenzia che la normativa regionale evolve verso finalità di inserimento lavorativo
legge regionale n. 2 del 2001, art. 1
qualifica i contratti di diritto privato come finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti collocati in graduatoria provinciale
legge regionale n. 20 del 2003, art. 39
consente la conferma dei contratti per un ulteriore periodo, ove sussistano interesse all'espletamento della prestazione e copertura finanziaria
legge regionale n. 16 del 2006, art. 1
orienta le politiche del lavoro all'ampliamento della base produttiva e alle nuove opportunità occupazionali per i soggetti del regime transitorio LSU
legge regionale n. 24 del 2000, art. 5, comma 5
estende l'inserimento lavorativo agli ambiti istituzionali degli enti utilizzatori e alle attività aggiuntive finanziabili; per la Corte non depone per una qualificazione assistenziale esclusiva
legge regionale n. 24 del 2000, art. 7
collega la prosecuzione dei contratti al fabbisogno organizzativo e alle esigenze istituzionali dell'ente
legge regionale n. 17 del 2004, art. 77, comma 2
prevede la non applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti LSU; la Corte rileva però che tale esclusione non impedisce il controllo di compatibilità con il diritto UE e con il divieto di abuso
legge regionale n. 24 del 2010, art. 5
stabilisce che l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto del d.lgs. n. 368 del 2001, segnalando una lettura conforme al diritto eurounitario
legge regionale n. 24 del 2010, art. 7
consente la prosecuzione dei contratti in essere nelle more delle procedure di stabilizzazione, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio
il vizio di motivazione apparente ricorre solo in caso di obiettiva carenza del percorso argomentativo; nella specie la censura incidentale è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza di appello aveva comunque motivato
la deduzione del vizio richiede la specifica indicazione delle conseguenze processuali dell'errore; la censura incidentale è stata dichiarata inammissibile
la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica contestazione della ratio decidendi
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma senza integrare vizio nel caso concreto
Statuto speciale della Regione siciliana, art. 17, comma 1, lett. f)
richiamato per evidenziare che la potestà legislativa regionale incontra i principi e gli interessi generali della legislazione statale in materia di legislazione sociale
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l)
richiamato in tema di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, comprensiva della disciplina dei contratti a termine
Costituzione, art. 132
non citato come norma sostanziale autonoma nel testo, ma richiamato nel contesto del vizio di motivazione apparente
Corte cost. n. 96 del 2019
richiamata per affermare che l'esclusione del d.lgs. n. 368 del 2001 non impedisce di valutare la correttezza del ricorso al termine alla luce del diritto unionale
Corte cost. n. 160 del 2017
richiamata dal ricorrente sulla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile
CGUE, sentenza Adeneler, causa C-212/04
richiamata per il principio che la direttiva 1999/70/CE si applica anche ai contratti a termine nel settore pubblico e per il divieto di abuso
CGUE, sentenza Fenoli, causa C-316/13
richiamata dal ricorrente in tema di nozione sostanziale di lavoratore e applicazione della disciplina sui contratti a termine
CGUE, sentenza Sibilio, causa C-157/11
afferma che la qualificazione formale del rapporto come LSU non esclude la qualità di lavoratore se il rapporto è in realtà un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale; il giudice nazionale deve verificare la compatibilità con le categorie escluse dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro
CGUE, sentenza Mascolo, cause riunite C-22/13 e altre
richiamata per ribadire la finalità di prevenire l'abuso dei contratti a termine e l'ambito ampio di applicazione dell'accordo quadro
CGUE, sentenza Rosado Santana, causa C-177/10
richiamata per l'applicabilità dell'accordo quadro ai rapporti di lavoro a termine nel settore pubblico
CGUE, sentenza Marrosu e Sardino, causa C-53/04
richiamata per la medesima estensione della direttiva al lavoro pubblico
CGUE, sentenza Fiamingo, cause riunite C-362/13 e altre
richiamata per l'affermazione che la nozione di lavoratore a tempo determinato include tutti i lavoratori, senza distinzione tra pubblico e privato
CGUE, sentenza UX, causa C-658/18
richiamata per la definizione ampia dell'ambito di applicazione dell'accordo quadro ai lavoratori retribuiti con contratto a termine
CGUE, sentenza Santoro, causa C-494/16
richiamata per la conformità al diritto UE dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite sul danno comunitario
Cass., Sez. Un., n. 5072 del 2016
richiamata per i criteri di liquidazione del danno comunitario in caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine
Cass., Sez. Un., n. 5076 del 2016
richiamata per il principio secondo cui la violazione dell'accordo quadro può dare luogo al risarcimento del danno comunitario
Cass., n. 23373 del 2022
richiamata per il principio secondo cui la stabilizzazione può avere efficacia riparatoria solo se avviene nei ruoli dell'ente autore dell'abuso e con diretta derivazione causale
Cass., n. 27125 del 2022
richiamata per la natura assistenziale del rapporto LSU e per la sua non assimilazione al lavoro subordinato quando la prestazione sia conforme al progetto
Cass., n. 6155 del 2018
richiamata per il principio che il rapporto LSU non è diversamente qualificabile come subordinato se la prestazione si svolge conformemente al progetto
Cass., Sez. L, n. 14815 del 2021
richiamata per i requisiti della stabilizzazione idonea a riparare l'illecito nel lavoro pubblico privatizzato
Cass., Sez. L, n. 15240 del 2021
richiamata in continuità sul requisito di stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione
Cass., Sez. L, n. 35369 del 2021
richiamata in continuità sul medesimo principio
Cass., Sez. L, n. 22552 del 2016
richiamata per stabilizzazioni nel settore scolastico come misure idonee a superare il precariato in presenza di specifici requisiti
Cass., Sez. L, n. 16336 del 2017
richiamata per stabilizzazione disposta ex lege n. 296 del 2006 quale misura riparatoria in presenza di specifica procedura
Massime di principio
- La mera esclusione, da parte della normativa regionale, dell'applicazione formale della disciplina nazionale sui contratti a termine non basta a sottrarre il rapporto al controllo di compatibilità con la direttiva 1999/70/CE e con l'accordo quadro: il giudice deve verificare la sostanza concreta del rapporto e la sua eventuale assimilabilità a un ordinario contratto a termine.
- Nella materia dei lavori socialmente utili, il rapporto resta fuori dalla disciplina del lavoro subordinato solo quando la prestazione sia effettivamente inserita in un programma assistenziale/progettuale tipico; se invece il lavoratore è impiegato in mansioni ordinarie dell'ente e il rapporto assume connotati di normalità lavoristica, occorre applicare la disciplina antiabuso sui contratti a termine.
- L'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE è ampio e comprende anche i rapporti a termine nel settore pubblico; la qualificazione formale data dal diritto interno non può neutralizzare la tutela eurounitaria se il rapporto è sostanzialmente un rapporto di lavoro a tempo determinato.
- Le stabilizzazioni del personale precario hanno efficacia riparatoria dell'abuso solo se esiste una stretta correlazione causale tra l'abuso commesso e l'immissione in ruolo, e se la stabilizzazione avviene nei ruoli dell'ente che ha posto in essere la condotta illegittima.
- Il giudice del merito, prima di escludere la tutela eurounitaria o valorizzare la stabilizzazione, deve esaminare la concreta struttura del contratto, le reciproche obbligazioni, le modalità di svolgimento della prestazione e la natura della procedura che ha condotto all'assunzione stabile.
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