Cassazione Penale, Ordinanza n. 38697/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Imperia ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p., nonché difetto di motivazione sulla mancata sostituibilità della pena detentiva inflitta con una delle pene sostitutive di nuovo conio. La doglianza, quindi, non attiene alla volontà negoziale o alla qualificazione giuridica del fatto, ma alla disciplina della sostituzione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, il ricorso per cassazione è proponibile, ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto sulla sostituibilità della pena detentiva con pene sostitutive non rientra tra quelli consentiti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
evocato dal ricorrente in relazione alla sostituibilità della pena detentiva con pene sostitutive
evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle pene sostitutive di nuovo conio
consente la trattazione de plano del ricorso nei casi previsti
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati
prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Le censure che riguardano la sostituibilità della pena detentiva con pene sostitutive non sono proponibili in cassazione contro il patteggiamento se non si collocano entro uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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